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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25294/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due principali censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese da ALILI Ilir e sulla valutazione della sua testimonianza dopo le rituali contestazioni, contestando l'affermazione della Corte territoriale che il teste avesse deposto "senza esitazioni"; (2) omessa motivazione sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche, deducendo che il silenzio motivazionale è incongruente rispetto all'esclusione della recidiva disposta in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale, richiamando la giurisprudenza (es. Sez.2, Lubine e Caia) secondo cui le dichiarazioni predibattimentali confermate dal teste a seguito di contestazioni possono essere recepite come dichiarazioni rese in dibattimento; dunque nessuna violazione nella valutazione dell'attendibilità. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto l'impugnazione priva di interesse e inammissibile perché la doglianza di appello non aveva specificamente confutato le precise valutazioni del giudice di primo grado che avevano escluso le attenuanti generiche; in applicazione del principio affermato in Bercigli, l'eventuale accoglimento non avrebbe prodotto alcun effetto utile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 500, comma 2, cod. proc. pen.

    La norma concerne il caso delle dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle predibattimentali; la Corte interpreta che, quando il teste conferma le dichiarazioni predibattimentali al momento della contestazione (anche in termini brevi), tali dichiarazioni possono essere recepite come se rese in dibattimento.

  • Cass. Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017 (Lubine)

    Principio secondo cui le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che manifesta difficoltà mnemonica, se confermate dal teste anche mediante richiami, possono essere ritenute confermate e utilizzate come dichiarazioni dibattimentali.

  • Cass. Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018 (Caia)

    Conferma l'indirizzo che le dichiarazioni predibattimentali, se confermate dal teste anche in termini laconici dopo contestazione, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese in sede dibattimentale.

  • Cass. Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019 (Bercigli)

    Principio circa l'inammissibilità, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia considerato un motivo d'appello manifestamente inammissibile ab origine, poiché l'eventuale accoglimento non produrrebbe esito favorevole in sede di rinvio.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese anteriormente al dibattimento possono essere utilizzate se, a seguito di rituale contestazione, il teste le conferma anche in termini sintetici: tali conferme permettono di considerarle come dichiarazioni dibattimentali (art. 500, comma 2, c.p.p. interpreta il contrario, cioè il caso di difformità).
  • Chi impugna in appello la mancata concessione delle attenuanti generiche deve spiegare e motivare specificamente le ragioni che giustificano il riconoscimento; richieste generiche o non confrontate con la motivazione del primo grado rischiano di essere ritenute inammissibili o manifestamente infondate.
  • L'esclusione della recidiva da parte del giudice non implica automaticamente l'attribuzione delle attenuanti generiche: i giudici valutano autonomamente gli elementi di fatto e le valutazioni del primo grado, e il ricorrente deve specificamente confutare tali valutazioni per ottenere un diverso esito.
  • Se un motivo di appello è manifestamente inammissibile o privo di interesse, la sua mancata considerazione in secondo grado può rendere inammissibile il ricorso per cassazione, con condanna alle spese e eventuali sanzioni pecuniarie.
  • In contestazioni sulla credibilità del teste, il giudice di merito può distinguere tra affermazioni prive di incertezza e quelle emergenti solo dopo contestazione; la conferma delle dichiarazioni in sede di contestazione è rilevante per la loro utilizzabilità.

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