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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25293/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per diverse ragioni: Mazzoli ha invocato il divieto di bis in idem sostenendo che fatti già giudicati in altro procedimento ricadono nella stessa imputazione e ha chiesto il riconoscimento della lieve entita ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990; Conciatori ha censurato l'indeterminatezza del capo di imputazione, l'insufficiente valutazione delle dichiarazioni degli acquirenti e ha chiesto il riconoscimento della lieve entita; Bebri, Micu, Perndoj, Petruccioli e altri hanno principalmente dedotto l'erronea esclusione della lieve entita, il travisamento o la insufficienza della motivazione relativamente alle intercettazioni, alle dichiarazioni dei testi e agli atti di perquisizione/fermo, nonche' carenze motivazionali relativamente alla determinazione della pena e alla qualificazione della minaccia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato o dichiarato inammissibili i ricorsi: i ricorsi di Mazzoli e Conciatori sono stati giudicati infondati; i ricorsi degli altri (Bebri, Micu, Perndoj, Petruccioli, Rita) sono stati dichiarati inammissibili. In pratica la sentenza della Corte d'appello di Roma del 09/06/2021 e le condanne in essa contenute sono state confermate (con le modifiche di pena già operate in sede d'appello). La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla non riconoscibilita della lieve entita avendo i giudici di merito considerato il quadro globale (ripetute cessioni, modalita', rete, contabilità, intercettazioni) e ha escluso il bis in idem per mancanza di identita storico-naturalistica del fatto. Sono richiami ricorrenti ai limiti del sindacato di legittimita: la mera diversa valutazione delle prove o richiesta di rivalutazione degli atti non e' sufficiente se la motivazione di merito non e' manifestamente illogica; inoltre la scelta del rito abbreviato incondizionato preclude alcune eccezioni sull'imputazione.

Norme richiamate

  • art. 73, d.P.R. n. 309/1990

    La Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui la lieve entita va valutata sul 'fatto' nel suo complesso (quantita', mezzi, modalita', circostanze): la reiterazione di molteplici cessioni puo' escludere la lieve entita se dimostra una maggiore capacita' offensiva

  • art. 649, cod. proc. pen.

    Applicato secondo il criterio dell'identita storico-naturalistica: il bis in idem opera solo se i fatti sono sostanzialmente identici nella loro configurazione storico-naturalistica; la Corte ha escluso tale identita nel caso di Mazzoli

  • art. 606, cod. proc. pen.

    lett. b), c), e) (motivi di cassazione richiamati dai ricorrenti)

    Norme proceduralmente rilevanti per le censure di legittimita' (insufficienza, travisamento, nullita') che la Corte ha esaminato nei limiti del sindacato di legittimita; molte deduzioni sono state ritenute inammissibili o infondate perche' configuravano una rivalutazione di merito

  • art. 438, cod. proc. pen.

    richiesta incondizionata di giudizio abbreviato (giurisprudenza richiamata)

    La scelta del rito abbreviato incondizionato comporta accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa, limitando certe eccezioni di genericita' dell'atto d'accusa

  • art. 133, cod. pen.

    criteri di determinazione della pena

    La Corte ha ribadito che per pene prossime ai minimi edittali non e' sempre richiesta una motivazione particolarmente dettagliata, se la scelta rientra nei margini del criterio di adeguatezza

  • art. 616, cod. proc. pen.

    conseguenze della declaratoria di inammissibilita' dei ricorsi

    Richiamato per gli effetti processuali conseguenti all'inammissibilita' dei ricorsi

Massime di principio

  • Il riconoscimento della lieve entita ex art. 73 DPR 309/1990 richiede valutazione non atomistica: conteggiare le singole dosi non basta, il giudice deve considerare mezzi, modalita' e circostanze e l'eventuale capacita' di penetrazione nel mercato
  • Il divieto di bis in idem si applica solo se c'e' identita storico-naturalistica dei fatti; procedimenti separati nati dalla stessa attivita' d'indagine non implicano automaticamente violazione del divieto
  • In sede di cassazione il sindacato sulla valutazione delle prove e sulle interpretazioni delle intercettazioni e' limitato: si puo' censurare solo la manifesta illogicita', l'apoditticita' o il travisamento dimostrabile e decisivo
  • La richiesta incondizionata del rito abbreviato comporta accettazione dell'imputazione formulata; chi sceglie tale rito riduce la possibilita' di contestare l'indeterminatezza del capo di imputazione in sede di legittimita'
  • Per contestare un presunto travisamento probatorio in Cassazione e' necessario riportare e documentare compiutamente gli atti e dimostrare che l'errore compromette in modo decisivo la motivazione della sentenza di merito
  • Nella determinazione della pena, l'assenza di una motivazione particolarmente dettagliata e' giustificata quando la sanzione e' prossima al minimo edittale; diversamente il giudice deve esplicitare i criteri applicati

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