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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25295/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Spinella impugnava la sentenza d'appello che lo aveva assolto dal reato di cui all'art. 496 c.p. ma lo aveva ritenuto responsabile per falsità in autodichiarazione (art. 76 d.P.R. 445/2000 e art. 483 c.p.) per aver attestato falsamente di essere erede al fine di ottenere una convenzione e autorizzazione per un loculo cimiteriale, nonché per violazione paesaggistica (art. 169 d.lgs. 42/2004). Denunciava vizi di motivazione sul profilo soggettivo (avrebbe potuto ignorare l'esistenza di altra erede, Maria Nunziata Arcoraci), prospettava il carattere di "falso innocuo" della dichiarazione (poiché esisteva una precedente convenzione del 2013), contestava l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità) e sosteneva che l'area non fosse soggetta a vincolo paesaggistico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse motivato logicamente: il falso è stato accertato non nella qualifica dell'altra erede ma nella falsa qualifica dello Spinella, che non dimostrò di essere erede di alcuna delle defunte e ottenne effettivamente la convenzione e l'autorizzazione servendosi della dichiarazione mendace. La tesi del "falso innocuo" è stata respinta perché la dichiarazione falsa ha prodotto effetti rilevanti (concessione, autorizzazione, lavori e danno a terzi). La censura sul vincolo paesaggistico è stata ritenuta questione di merito e dunque inammissibile in cassazione, così come la doglianza sulla tenuità (art. 131-bis) è giudicata fondata su elementi di fatto non valutabili in questa sede; inoltre la tenuità è esclusa stante il danno a terzi e la rilevanza temporale degli effetti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili (euro 3.500 ciascuna, oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Disciplina le autodichiarazioni; la corte richiede che la qualifica attestata sia effettivamente legittimante: la falsa attestazione di qualità personale rileva penalmente se utilizzata per conseguire un atto o un beneficio.

  • art. 483 cod. pen.

    Falso ideologico commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o in atto pubblico: qui invocato in relazione alla mendace attestazione inserita in documentazione amministrativa per ottenere una concessione cimiteriale.

  • art. 496 cod. pen.

    Norma menzionata come capo per cui l'imputato era stato assolto in parte dalla Corte d'appello; non oggetto principale del ricorso in Cassazione.

  • art. 169, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    Norma sulla tutela del paesaggio: la censura relativa all'assenza di vincolo paesaggistico è stata ritenuta questione di merito (accertamento tecnico) non deducibile in sede di legittimità senza specifico motivo di travisamento.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: esclusa dalla Corte in ragione del carattere non tenue del falso (danno a terzi e effetti durevoli), e la sua applicazione non può basarsi su valutazioni fattuali non sindacabili in Cassazione.

  • art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente relative all'onere probatorio/valutazione delle risultanze; la Corte ha ritenuto che non vi fosse alcuna contraddittorietà manifesta della motivazione in ordine al profilo soggettivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso: applicato l'onere delle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per valutare l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ritiene che il ricorso non sia stato proposto con colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono sindacabili le valutazioni di merito strettamente probatorie o tecniche (es. accertamenti del consulente) salvo specifico e convincente vizio di travisamento o errore di diritto.
  • La nozione di "falso innocuo" è interpretata restrittivamente: è esclusa quando l'atto mendace abbia rilevanza per la funzione documentale e abbia prodotto effetti o danni, indipendentemente dalla presenza di atti anteriori che teoricamente potessero esistere.
  • Per le autodichiarazioni (DPR 445/2000) è determinante la legittimazione reale del dichiarante: la buona fede presunta deve essere supportata da elementi concreti, altrimenti prevale la responsabilità per la dichiarazione falsa utilizzata per ottenere un vantaggio.
  • L'eccezione di tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva della tenuità dell'offesa e delle conseguenze; se il fatto ha arrecato danno a terzi o ha effetti durevoli, la tenuità viene esclusa.
  • Chi impugna in Cassazione deve formulare motivi di diritto chiari e coerenti; contestazioni nuove di fatto o mutate rispetto all'atto di gravame sono inammissibili.

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