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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25297/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ritenendo che il reato sia estinto per la morte dell'imputato; conseguentemente il procedimento penale è cessato e la sentenza di condanna è stata annullata per estinzione del reato.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Alessandro Carra era stato giudicato colpevole dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata del delitto previsto dagli artt. 73 e 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (norme sul testo unico stupefacenti) e condannato a cinque anni di reclusione e 50.000 euro di multa. La Corte di appello di Ancona confermò la sentenza del 22/2/2017. Il ricorrente propose ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con comunicazione del difensore fu attestato e documentato il decesso del ricorrente; il Pubblico Ministero in udienza chiese di dichiarare il ricorso inammissibile, il difensore chiese l'annullamento.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Le norme sono state richiamate per la contestazione del delitto inerente gli stupefacenti; la Corte conferma che l'imputazione originaria era fondata su tali disposizioni

  • Estinzione del reato per morte dell'imputato (principio di diritto)

    Sebbene non sia riportata una specifica norma nel testo, la Corte ha applicato il principio per cui la morte dell'imputato estingue il reato e determina l'annullamento senza rinvio della sentenza, per sopravvenuta carenza dell'oggetto del processo

Massime di principio

  • La morte dell'imputato estingue il reato e, se documentata durante il processo o il gravame, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza per sopravvenuta carenza di oggetto.
  • In presenza di decesso dell'imputato, il difensore deve tempestivamente attestare e documentare l'evento al giudice; la mancata contestazione del fatto processuale diventa inutile se il decesso è provato.
  • La cessazione del processo per morte non rimuove automaticamente questioni civili o risarcitorie che seguono regole diverse; tali profili vanno valutati separatamente.
  • Quando la parte pubblica (Pubblico Ministero) chiede l'inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità valuta comunque l'eccezione di estinzione del reato per morte e può pronunciare l'annullamento senza rinvio.
  • Se il decesso interviene prima della pronuncia definitiva di un giudicato penale, l'effetto pratico è la cancellazione della sentenza penale; occorre verificare tempi e documentazione per evitare incertezze procedurali.

Testo integrale

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