Cassazione Penale, Ordinanza n. 00713/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Firenze aveva condannato l'imputato alla pena di un mese di arresto ed euro 2.300 di ammenda, con sospensione condizionale, per la contravvenzione di guida senza patente. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la violazione di legge per non avere il giudice di merito riconosciuto la particolare tenuità del fatto e quindi escluso la punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha affermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, poiché difetta il requisito della non abitualità della condotta: la rilevanza penale della fattispecie opera infatti solo nel caso di recidiva nel biennio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
La contravvenzione di guida senza patente assume rilevanza penale solo in caso di recidiva nel biennio; per questa ragione non è compatibile con la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, per difetto della non abitualità del comportamento.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Norma invocata quale base del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione.
Richiamato in via sostanziale dalla doglianza sulla particolare tenuità del fatto; la Corte ne esclude l'applicabilità alla fattispecie contestata per difetto del requisito della non abitualità.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la fattispecie incriminatrice presuppone, per la sua stessa configurabilità penale, una condotta abituale o reiterata, poiché manca il requisito della non abitualità.
- In presenza di una contravvenzione punibile solo in caso di recidiva nel biennio, la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è incompatibile con la struttura del reato, poiché la punibilità è già ancorata alla reiterazione del comportamento.
- Il ricorso che si limiti a contestare il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, senza confrontarsi con la necessaria abitualità o reiterazione richiesta dalla fattispecie, è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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