Cassazione Civile, Ordinanza n. 28474/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il tribunale aveva dichiarato inammissibili, perché tardive, le domande volte a ottenere lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, ulteriormente, il permesso per motivi umanitari. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro tale decreto con un solo motivo. Dalla motivazione della Corte emerge però che il ricorso era affetto da un vizio della procura speciale: la procura apposta in calce al ricorso indicava gli estremi del decreto impugnato e la data di rilascio, ma non conteneva l'esplicita certificazione, da parte del difensore, che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008. La Corte richiama l'interpretazione delle Sezioni Unite e la successiva pronuncia della Corte costituzionale, affermando che tale requisito è indispensabile per la validità della procura speciale nel ricorso in materia di protezione internazionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché la procura speciale non era conforme al requisito di specialità previsto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008: mancava la certificazione, da parte del difensore, della posteriorità della data di rilascio della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato. Non è stata adottata statuizione sulle spese, poiché l'Amministrazione intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13
procura speciale per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale
richiede che il difensore certifichi espressamente la data di rilascio della procura, che deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; la mancanza di tale certificazione comporta inammissibilità del ricorso
sono richiamati come discipline ordinarie della procura speciale, rispetto alle quali l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito ulteriore di specialità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
è il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 3 Cost.
la disciplina è stata ritenuta non contrastante con il parametro costituzionale richiamato
art. 10 Cost.
la disciplina è stata ritenuta non contrastante con il parametro costituzionale richiamato
art. 24 Cost.
la disciplina è stata ritenuta non contrastante con il parametro costituzionale richiamato
art. 111 Cost.
la disciplina è stata ritenuta non contrastante con il parametro costituzionale richiamato
art. 117, primo comma, Cost.
la disciplina è stata ritenuta non contrastante con i parametri sovranazionali richiamati
art. 28 direttiva 2013/32/UE
richiamato nel controllo di conformità costituzionale della disciplina processuale
art. 46 direttiva 2013/32/UE
richiamato nel controllo di conformità costituzionale della disciplina processuale
art. 46 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato nel controllo di conformità costituzionale della disciplina processuale
art. 18 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato nel controllo di conformità costituzionale della disciplina processuale
art. 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato nel controllo di conformità costituzionale della disciplina processuale
art. 6 CEDU
richiamato nel controllo di conformità costituzionale della disciplina processuale
art. 13 CEDU
richiamato nel controllo di conformità costituzionale della disciplina processuale
art. 14 CEDU
richiamato nel controllo di conformità costituzionale della disciplina processuale
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso un provvedimento emesso ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve rispettare un requisito di specialità rafforzata: il difensore deve attestare non solo l'autenticità della sottoscrizione, ma anche che la data del mandato è successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- La mancanza di una certificazione espressa della posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del decreto impugnato determina l'inammissibilità del ricorso.
- Il requisito previsto dall'art. 35-bis, comma 13, è distinto dalle regole ordinarie sulla procura speciale di cui agli artt. 83 e 365 c.p.c. e costituisce una condizione processuale autonoma per l'accesso al giudizio di legittimità in materia di protezione internazionale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non occorre statuire sulle spese di lite; resta ferma la pronuncia sul contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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