Cassazione Penale, Sentenza n. 24491/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto sussistente il reato di rapina impropria (art. 628 c.p., commi secondo e terzo, n. 1) per tutti gli imputati e ha attribuito ad Angius anche la responsabilità per il porto di un coltello (art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110). I motivi di doglianza invocavano: carenza di motivazione e mancata risposta della Corte all'eccezione circa la qualificazione come tentato furto; errata qualificazione in termini di rapina impropria anziché furto tentato (argomentando che la disponibilità della cosa non si era definitivamente trasferita); contestazione della responsabilità concorrente (chiedendo il riconoscimento del concorso anomalo); mancanza dell'elemento soggettivo in capo a Wadi; contraddittorietà nel diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p.; illegittima applicazione dell'aggravante della pluralità di persone; per Angius, deduzioni ulteriori sulla carenza motivazionale per la riforma in pejus, sulla giustificazione del porto del coltello per ragioni lavorative e sulla quantificazione della pena e delle circostanze attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha confermato la decisione della Corte d'Appello: il fatto è stato correttamente qualificato come rapina impropria poiché gli autori si erano ormai impossessati della refurtiva (anche se per breve tempo) e successivamente è stata usata la minaccia per assicurarsi il possesso; la minaccia è stata attribuita inequivocabilmente a Wadi; la trasformazione del furto in rapina era logicamente prevedibile e il concorso è stato correttamente ritenuto pieno (non anomalo) anche per Angius, che partecipava all'azione e aveva la disponibilità del coltello; la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. tenendo conto della natura plurioffensiva della rapina e dell'effetto sulla persona offesa; il porto del coltello non è risultato giustificato nelle condizioni concrete; l'aggravante della pluralità di persone riunite è correttamente applicata anche ai complici conoscenti della presenza di più persone; la motivazione d'appello è stata ritenuta sufficiente e non carente. Sono state inoltre confermate le statuizioni sulle pene (compresa la valutazione di equivalenza tra aggravante e attenuante del risarcimento) e condannati i ricorrenti alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p. per aver proposto ricorsi inammissibili per colpa.
Norme richiamate
La responsabilità a titolo di concorso è riconosciuta a tutti i partecipi quando l'evento criminoso è riconducibile alla realizzazione di un piano comune o ad azioni prevedibili nell'ambito dell'azione criminosa; in particolare il dolo indiretto/ eventuale si applica se la trasformazione del reato iniziale in un delitto più grave era logico/prevedibile.
art. 628 cod. pen. (secondo e terzo comma, n. 1)
La condotta è stata ricondotta alla rapina impropria: la sottrazione si considera consumata quando il reo entra materialmente in possesso della cosa, anche temporaneamente; l'uso di minaccia dopo l'impossessamento integra la rapina impropria; l'aggravante prevista dal terzo comma n.1 (fatto commesso da più persone riunite) si applica quando la vittima percepisce la simultanea presenza di non meno di due persone, e la presenza dei complici rafforza la minaccia comunicandosi ai partecipanti.
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Il porto di strumenti atti a offendere è vietato salvo giustificato motivo; la Corte ha ritenuto che il porto del coltello non fosse giustificato dalle esigenze lavorative nelle concrete condizioni del caso (luogo e tempo non coerenti con l'attività), e che il coltello fosse idoneo anche a scopi offensivi.
L'attenuante per il risarcimento del danno può essere valutata dal giudice di merito solo dopo un esame complessivo del pregiudizio; in reati plurioffensivi (rapina, estorsione) il modesto valore economico della refurtiva non è di per sé sufficiente a far scattare l'attenuante se sussistono rilevanti effetti sulla persona offesa.
Il giudice può valutare l'equivalenza tra aggravanti e attenuanti nella determinazione della pena; nel caso è stata operata una equivalenza tra aggravante contestata e l'attenuante del risarcimento, motivatamente valutata.
Riferimento all'ipotesi di concorso anomalo; la Corte ha escluso il concorso anomalo ritenendo prevedibile l'uso della minaccia come sviluppo del piano criminoso.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzioni pecuniarie per chi propone ricorso infondato o inammissibile; la Corte ha condannato i ricorrenti ai sensi di quella norma per la colpa nell'avere proposto ricorsi manifestamente infondati.
art. 23 comma 8 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma procedurale richiamata per la trattazione scritta del procedimento in Cassazione quando non è stata richiesta la discussione orale; applicata per la gestione del procedimento.
Massime di principio
- Quando il reo ottiene il possesso materiale della cosa rubata, anche se per breve tempo o senza allontanarsi dal luogo, la sottrazione può considerarsi consumata: ogni successiva violenza o minaccia per assicurarsi il possesso configura rapina impropria, non mera tentata sottrazione.
- La trasformazione di un furto in rapina tramite uso di violenza o minaccia costituisce uno sviluppo logicamente prevedibile dell'azione criminosa quando le circostanze (luogo, ora, presenza di terzi) rendono verosimile tale evoluzione; i complici rispondono in concorso anche se non hanno materialmente posto in essere la minaccia, se era prevedibile nel piano criminoso.
- L'aggravante della pluralità di persone riunite si applica quando la vittima percepisce la presenza contemporanea di più persone: la mera presenza dei complici può rafforzare la portata intimidatoria della condotta e attribuirsi a tutti i partecipanti.
- La valutazione dell'attenuante ex art. 62, n. 4 c.p. richiede un apprezzamento complessivo del danno e degli effetti sulla persona offesa; il basso valore economico della cosa sottratta non garantisce automaticamente l'attenuante se il reato ha valenza plurioffensiva.
- Il porto di un coltello o altro strumento atto a offendere è giustificabile solo se sussiste un giustificato motivo concreto e valutabile in relazione alla funzione dell'oggetto, al luogo, al tempo e alle condizioni personali: una generica affermazione di uso lavorativo non basta se le circostanze non lo confermano.
- In sede di appello la riforma in pejus richiede una motivazione rafforzata che espliciti i passaggi logici rispetto alla sentenza di primo grado; tuttavia la Corte d'appello può legittimamente offrire diversa ricostruzione purché adeguatamente motivata e non contraddittoria.
- I ricorsi in Cassazione devono essere specifici e non generici: motivi manifestamente infondati o privi di adeguata articolazione possono determinare l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.
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