Cassazione Penale, Ordinanza n. 19054/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di primo grado per violazione delle prescrizioni imposte con foglio di via, per avere l'imputato fatto rientro a Bologna in violazione del divieto, venendo poi tratto in arresto quale autore di una rapina commessa all'interno di un supermercato. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione agli artt. 2 e 76, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 c.p.; in sostanza, il ricorso chiedeva una rivalutazione del quadro fattuale e della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, oltre che del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero dirette essenzialmente a ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre evidenziato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione dettagliata e logicamente coerente, sia quanto all'elemento oggettivo sia quanto all'elemento soggettivo della fattispecie, e che non risultavano specifiche deduzioni in appello sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
norma incriminatrice violata mediante il rientro nel comune vietato in violazione delle prescrizioni del foglio di via; la Corte ne richiama la sussistenza sotto il profilo dell'elemento oggettivo e soggettivo.
art. 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
norma richiamata nel ricorso come erroneamente applicata, ma senza specifica elaborazione autonoma nel testo della decisione.
norma richiamata nel ricorso in relazione alla dedotta erronea applicazione dei criteri di commisurazione della pena, ma la Corte osserva che sul trattamento sanzionatorio non vi erano state deduzioni specifiche in appello.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio fattuale, quando il ricorso si risolva nella mera richiesta di una diversa lettura degli elementi già esaminati dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure di merito.
- La motivazione è immune da censure in cassazione quando affronta in modo dettagliato sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo della fattispecie contestata.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono essere specificamente dedotte nei gradi di merito; in difetto, non possono essere validamente coltivate in cassazione come profilo autonomo di critica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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