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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10431/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza di rigetto del Tribunale del riesame e denunciano la nullità della rinnovata ordinanza di custodia cautelare per mancata autonoma valutazione (art. 292 c.p.p.). Si contesta che la seconda ordinanza sia nei fatti una mera ripetizione (copia-incolla) della precedente ordinanza poi annullata e della richiesta del P.M., senza una effettiva valutazione autonoma circa il quadro indiziario e le esigenze cautelari; si censura la presenza di argomentazioni contraddittorie o prive di significato e si deduce che ciò abbia impedito apprezzamenti di segno contrario tali da portare a conclusioni diverse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato il principio per cui chi deduce omessa autonoma valutazione deve indicare quali passaggi della motivazione avrebbero impedito un diverso apprezzamento. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato il rigetto dell'eccezione: il G.I.P., pur avendo utilizzato la tecnica del copia e incolla per la narrazione dei fatti, ha comunque espresso, seppur sinteticamente, i criteri e le ragioni a fondamento della decisione (sia sul piano dei gravi indizi sia su quello delle esigenze cautelari), rendendo percepibile il controllo giurisdizionale. La difesa non ha indicato specificamente i passi che avrebbero dimostrato la mera ripetizione e non ha allegato gli atti precedenti in modo da rendere autosufficienti i ricorsi. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamata come base procedurale per i ricorsi in materia cautelare (ricorso al giudice del riesame/Tribunale del riesame) rispetto ai provvedimenti del G.I.P.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Norma che impone l'obbligo di autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza. La Corte specifica che l'obbligo richiede l'esplicitazione dei criteri adottati ma non impone una riscrittura 'originale' degli elementi; la tecnica del copia e incolla è ammissibile se accompagnata da analisi e motivazione che rendano percepibile l'autonoma valutazione.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Norma richiamata come il provvedimento che ha modificato l'art. 292 c.p.p. introducendo l'obbligo di autonoma valutazione; utilizzata per fondare il criterio interpretativo applicato dalla Corte.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato quale norma sulla concorso di persone nel reato, rilevante per la qualificazione giuridica dei fatti contestati.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato per la configurazione delle aggravanti e per la quantificazione della responsabilità in concorso.

  • art. 73, comma 4, e art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    Norme del testo unico sugli stupefacenti richiamate per inquadrare i reati contestati (plurime cessioni di marijuana) e le aggravanti (es. cessione in prossimità di istituti scolastici).

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato relativamente agli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza (esecuzione degli atti di rito).

Massime di principio

  • La mera presenza di parti "copiate" dalla richiesta del P.M. o da una precedente ordinanza non determina automaticamente la nullità: è necessario valutare se il giudice abbia comunque esplicitato i criteri e le ragioni del proprio convincimento
  • Chi eccepisce la mancata autonoma valutazione ha l'onere concreto di indicare i passi dell'ordinanza che, se mancanti, avrebbero potuto portare a conclusioni diverse: senza tale indicazione il ricorso è frequentemente inammissibile
  • L'obbligo di autonoma valutazione ex art. 292 c.p.p. richiede chiarezza sui criteri adottati ma non impone una completa rielaborazione testuale degli elementi già contenuti negli atti; la sintesi è ammessa purché resa intelligibile la scelta del giudice
  • In casi di rinnovazione della misura cautelare dopo annullamento, non basta l'affermazione dell'annullamento della precedente ordinanza per far valere automaticamente la nullità della nuova: va dimostrato il mancato nuovo esame critico degli elementi
  • Per resistere efficacemente a misure cautelari per reati di spaccio è utile puntare su rilievi specifici e puntuali (es. indicare quali elementi probatori o quali passaggi motivazionali siano carenti), e allegare espressamente gli atti precedenti se necessari per dimostrare la ripetitività del contenuto
  • Sulla dimensione cautelare, elementi come modalità gravi e ripetute della condotta, contesto organizzato di spaccio e rischio di contatti con fornitori/acquirenti sono considerati utili per fondare il paventato pericolo di reiterazione

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