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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12471/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato dalla Corte di appello per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) vizi di motivazione ed erronea applicazione della norma incriminatrice, lamentando la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità prevista dal quinto comma dell'art. 73; (2) violazione dell'art. 81, secondo comma, c.p., per il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del giudizio e un reato associativo già accertato con precedente sentenza della Corte di appello di Milano. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure generiche e comunque dirette a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la lieve entità valorizzando sia le modalità di accertamento del fatto, avvenuto a seguito di perquisizione domiciliare eseguita durante l'esecuzione di una custodia cautelare in carcere in altro procedimento per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sia la quantità complessiva della sostanza, incompatibile con la qualificazione del fatto come minore. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché volto a sollecitare una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, a fronte di una motivazione ritenuta adeguata circa l'insussistenza del vincolo della continuazione, in ragione del significativo intervallo temporale di quattro anni tra la cessazione dell'associazione e i reati oggetto del procedimento. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti in forma ordinaria, oggetto della condanna impugnata.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La Corte richiama la fattispecie di lieve entità e ne esclude la configurabilità in ragione delle modalità del fatto e della quantità complessiva della sostanza.

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    È invocato dal ricorrente per il vincolo della continuazione; la Corte esclude che nel caso concreto ricorrano elementi idonei a configurarlo, anche per la distanza temporale tra i fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost., sent. n. 86/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone la mancanza di colpa del ricorrente nella causazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di denuncia di vizi di motivazione o violazione di legge, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La riqualificazione del fatto nel reato di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta e della quantità della sostanza; può essere esclusa quando il fatto emerga in un contesto significativo, anche collegato ad altra attività illecita, e la quantità complessiva non consenta di ritenerlo di minore offensività.
  • Il riconoscimento della continuazione richiede indici concreti della unicità del disegno criminoso; un ampio intervallo temporale tra i fatti può essere valorizzato come elemento incompatibile con tale unitarietà.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

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