Cassazione Penale, Ordinanza n. 12435/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in esito a concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., confermando nel resto la condanna per concorso in estorsione. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto la mancata motivazione sull'aggravante indicata come di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, c.p., pur menzionata nel giudizio di bilanciamento. La doglianza è stata ritenuta non consentita perché diretta contro un profilo circostanziale ormai coperto dalla rinuncia ai motivi di appello, avvenuta nel contesto del concordato, e quindi non più deducibile in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della pronuncia del giudice rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le censure su motivi di appello rinunciati e su elementi incidenti sul calcolo della pena, compresa la contestazione della insussistenza di aggravanti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato per la configurazione del concorso di persone nel reato contestato
art. 629 c.p.
norma incriminatrice dell'estorsione oggetto di condanna
art. 628, terzo comma, n. 1, c.p.
aggravante richiamata nel motivo di ricorso, ma ritenuta non deducibile perché coperta dalla rinuncia ai motivi di appello
art. 599-bis c.p.p.
nel concordato in appello il ricorso per cassazione è limitato alle questioni sulla formazione del consenso, sul consenso del Procuratore generale e sulla difformità della decisione rispetto all'accordo
art. 129 c.p.p.
la censura sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 è indicata come non proponibile nel perimetro del concordato
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la definizione del procedimento senza formalità di procedura
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria
art. 416-bis.1 c.p.
menzionato nel verbale di concordato come escluso ai fini dell'applicazione della pena concordata
art. 62-bis c.p.
circostanze attenuanti generiche richiamate nell'accordo di concordato e nel giudizio di bilanciamento
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il perimetro del sindacato di legittimità è ristretto: possono essere dedotte solo doglianze relative alla validità della volontà negoziale della parte, al consenso del Procuratore generale e all'eventuale difformità della sentenza rispetto all'accordo raggiunto.
- La rinuncia ai motivi di appello cristallizza i profili non devoluti o rinunciati, comprese le circostanze aggravanti e gli altri elementi che incidono sul trattamento sanzionatorio; tali questioni non possono essere riproposte in cassazione.
- Nel giudizio definito con concordato in appello, non è ammissibile contestare in cassazione l'insussistenza di aggravanti o la mancata motivazione su di esse quando esse rientrino nel contenuto dell'accordo o risultino coperte dalla rinuncia ai motivi di appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo l'assenza di profili di colpa rilevanti.
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