Cassazione Penale, Ordinanza n. 12451/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il procuratore generale presso la corte di appello ha chiesto alla Corte di cassazione di individuare, ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p., quali parti della sentenza di appello annullata con rinvio fossero divenute irrevocabili, al fine di stabilire la pena minima inderogabile ed eseguibile nei confronti degli imputati, molti dei quali detenuti in custodia cautelare. La Corte è stata quindi investita non di una nuova valutazione nel merito delle responsabilità, ma della sola delimitazione dei punti della decisione parzialmente annullata coperti da giudicato, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni unite sul rapporto tra giudicato parziale ed eseguibilità della pena.
La decisione
La Corte ha richiamato il principio per cui, in caso di annullamento parziale ex art. 624 c.p.p., l'accertamento della concreta eseguibilità della pena e della sua specifica individuazione spetta agli ორგანi dell'esecuzione; la Cassazione può soltanto dichiarare quali parti della sentenza siano irrevocabili. Ha quindi escluso che, nel caso concreto, la sentenza di appello potesse essere posta in esecuzione nella parte relativa alle pene degli imputati interessati dagli annullamenti, perché il giudice di rinvio dovrà rivalutare anche le attenuanti generiche e, in alcuni casi, il trattamento sanzionatorio. Nel dispositivo la Corte ha dichiarato irrevocabili, per ciascun imputato, solo alcune affermazioni di responsabilità o, per alcuni, l'intera pronuncia, nei limiti specificamente indicati. L'istanza è stata quindi accolta nei limiti della declaratoria di irrevocabilità delle parti della sentenza, senza affermazione della eseguibilità immediata delle pene nei termini richiesti dal procuratore generale.
Norme richiamate
In caso di annullamento parziale, la Corte di cassazione può dichiarare quali parti della sentenza sono divenute irrevocabili, ma non compie l'accertamento sull'eseguibilità concreta della pena, riservato all'esecuzione.
Richiamato come base normativa del potere di delimitare le parti irrevocabili della decisione annullata con rinvio.
Massime di principio
- In caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna, la Cassazione può limitarsi a dichiarare quali capi o punti sono coperti da giudicato, mentre la verifica della eseguibilità della pena e della sua precisa individuazione compete al giudice dell'esecuzione.
- La pena può considerarsi eseguibile solo se la statuizione sulla responsabilità e quella sulla determinazione sanzionatoria sono entrambe irrevocabili, complete e certe; non basta la mera formazione di un giudicato parziale sull'affermazione di responsabilità.
- Non è condivisibile la tesi della "pena minima inderogabile" come titolo esecutivo quando permanga la possibilità, per il giudice di rinvio, di incidere su circostanze, bilanciamento o altri profili che possono modificare il trattamento sanzionatorio.
- Se l'annullamento riguarda questioni che investono anche le attenuanti generiche o, comunque, aspetti incidenti sulla quantificazione della pena, la pena non può dirsi definitivamente determinata e dunque non può essere posta in esecuzione sulla base della sola sentenza parzialmente annullata.
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