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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12454/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale in tema di condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente, condannata in appello per un reato edilizio commesso in area vincolata, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna. I motivi riguardavano esclusivamente il calcolo della prescrizione: con il primo si denunciava la mancanza di motivazione sull'applicazione della sospensione della prescrizione oltre il limite di 60 giorni, assumendo che alcuni rinvii fossero dipesi da impedimenti del difensore; con il secondo, sostanzialmente riproduttivo del primo, si lamentava la violazione dell'art. 420-ter, comma 5, c.p.p., per avere la Corte conteggiato la sospensione integrale del termine di prescrizione non solo per l'udienza in cui la difesa aveva aderito a un'astensione di categoria, ma anche per quelle in cui era stato chiesto rinvio per legittimo impedimento. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e non specifici, osservando che la motivazione della sentenza impugnata richiamava puntualmente i verbali di udienza e che, in ogni caso, dai verbali risultava che i rinvii del 30 ottobre 2018, 16 giugno 2020 e 14 dicembre 2021 erano stati richiesti dalla difesa e non determinati da impedimento del difensore.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 2-bis, d.P.R. n. 380 del 2001

    Norma incriminatrice richiamata quale titolo della condanna per opere abusive in area soggetta a vincolo paesaggistico.

  • art. 22, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001

    Richiamato come disposizione che prevedeva la SCIA per gli interventi edilizi oggetto di contestazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Invocato nel ricorso per dedurre l'errata applicazione dell'art. 420-ter, comma 5, c.p.p.

  • art. 420-ter, comma 5, c.p.p.

    Richiamato per contestare il computo della sospensione del termine di prescrizione in relazione ai rinvii d'udienza.

  • art. 616 c.p.p.

    Base normativa della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 86

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano manifestamente infondati e formulati in modo generico, soprattutto se contestano senza specificità la veridicità delle risultanze dei verbali di udienza.
  • Quando la sentenza impugnata dà conto, con richiamo ai verbali, delle cause di sospensione della prescrizione, la censura che non indichi puntualmente quali rinvii sarebbero stati erroneamente computati difetta di specificità.
  • Ai fini del computo della sospensione del termine di prescrizione, i rinvii richiesti dalla difesa devono essere distinti dai rinvii dovuti a legittimo impedimento; in difetto di prova contraria, il giudice può fare affidamento sulle verbalizzazioni d'udienza.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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