Cassazione Penale, Ordinanza n. 12370/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte offesa)
La controversia
La persona offesa ha impugnato in cassazione il decreto di archiviazione emesso dal Giudice di pace, a seguito dell'opposizione da lei proposta alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero nel procedimento per lesioni personali a carico dell'indagata. Con tre motivi ha dedotto: (1) omessa motivazione sull'eccezione di incomprensibilità grafica della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, che avrebbe impedito un adeguato esercizio del diritto di replica; (2) motivazione meramente apparente o mancante sul rigetto della richiesta di prosecuzione delle indagini preliminari o, in subordine, di formulazione dell'imputazione; (3) assoluta carenza di motivazione sulla questione di incompetenza per materia sollevata dalla difesa della persona offesa, assumendo la possibile riconducibilità dei fatti al delitto di violenza privata, di competenza del giudice superiore.
La decisione
La Corte ha qualificato l'impugnazione non come ricorso per cassazione, ma come reclamo ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p., applicando il principio di conservazione degli atti di impugnazione ex art. 568, comma 5, c.p.p. Poiché contro il provvedimento di archiviazione del Giudice di pace è esperibile esclusivamente il reclamo al Tribunale in composizione monocratica, e il gravame manifestava comunque la volontà di ottenere un sindacato giurisdizionale sul provvedimento, la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per quanto di competenza, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.
Norme richiamate
norma richiamata come base dell'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa
individua il reclamo quale rimedio avverso i provvedimenti di archiviazione del Giudice di pace
consente la conservazione dell'atto di impugnazione quando sia stato proposto con mezzo diverso da quello corretto, imponendo la trasmissione al giudice competente se sussiste volontà di impugnare
richiamato per la sinteticità dell'esposizione dei motivi
richiamato dal ricorrente per dedurre l'incompetenza per materia
in combinato con l'art. 410-bis c.p.p. delimita il rimedio esperibile avverso l'archiviazione pronunciata dal Giudice di pace
richiamato dal ricorrente come possibile diversa qualificazione giuridica dei fatti, idonea a radicare la competenza di un giudice superiore
Massime di principio
- Avverso il provvedimento di archiviazione emesso dal Giudice di pace non è esperibile il ricorso per cassazione, ma esclusivamente il reclamo al Tribunale in composizione monocratica.
- Se un atto di impugnazione è proposto con un mezzo diverso da quello previsto dalla legge, il giudice deve verificare solo l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e la volontà della parte di sottoporlo a sindacato, disponendo la trasmissione degli atti al giudice competente.
- Il principio di conservazione degli atti di impugnazione opera anche quando il gravame sia formalmente erroneo, purché risulti inequivoca la volontas impugnationis.
- Il reclamo contro l'archiviazione pronunciata dal Giudice di pace può essere utilizzato anche per dedurre nullità derivanti dall'omesso esame dell'opposizione della persona offesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12435/2025 del 31/03/2025
- ordinanza_penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12451/2025 del 31/03/2025
- ordinanza_penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12453/2025 del 31/03/2025
- ordinanza_penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12454/2025 del 31/03/2025
- ordinanza_penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12455/2025 del 31/03/2025
- ordinanza_penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12456/2025 del 31/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →