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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12453/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse di una imputata contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 5 aprile 2024. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile non per ragioni attinenti al merito della decisione impugnata, ma perché i motivi erano stati sottoscritti da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dunque privo di legittimazione a proporre validamente il ricorso. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'inammissibilità ricorre anche quando il mezzo sia stato formalmente configurato come appello convertito in ricorso, senza che ciò consenta di eludere le regole sull'abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Ha inoltre verificato, alla luce della giurisprudenza costituzionale, che non vi erano elementi per ritenere che la parte avesse proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

    alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale

    la Corte richiama il parametro costituzionale che condiziona la condanna alla Cassa delle ammende alla verifica dell'assenza di colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità

  • art. 613 c.p.p.

    norma implicita sul patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, richiamata dal principio secondo cui il ricorso è inammissibile se sottoscritto da avvocato non abilitato al patrocinio in cassazione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano sottoscritti da un difensore non iscritto nello speciale albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, perché manca la legittimazione processuale alla proposizione del mezzo.
  • La conversione di un atto di appello in ricorso per cassazione non deroga alla regola sull'abilitazione del difensore al patrocinio in cassazione; non è quindi consentito usare la diversa qualificazione dell'atto per eludere i requisiti soggettivi di ammissibilità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende segue automaticamente, salvo che risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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