Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12455/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento definito davanti al GUP con sentenza di applicazione della pena su richiesta, l'imputato ha impugnato unicamente la durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, applicata in cinque anni. La sentenza di merito riguardava reati in materia di stupefacenti ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, definiti con rito ex art. 444 c.p.p. Il ricorso sosteneva, in sostanza, l'erroneità della misura dell'interdizione. La Corte ha verificato l'ammissibilità del mezzo di impugnazione nel patteggiamento e ha ritenuto che il motivo non rientrasse tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ha inoltre rilevato che, calcolando la pena base per il reato più grave e non l'aumento per continuazione, la pena detentiva base ridotta per il rito superava la soglia prevista dall'art. 29 c.p. per l'interdizione quinquennale, sicché la pena accessoria era correttamente determinata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza di patteggiamento richiesta dopo il 3 agosto 2017, il ricorso fosse proponibile solo per i motivi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientrava la doglianza formulata. Nel merito del profilo prospettato, ha comunque osservato che la pena base per il reato più grave, ridotta per il rito, era pari a tre anni di reclusione, con conseguente applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni ai sensi dell'art. 29 c.p. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    indica i reati in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di patteggiamento; la Corte li menziona come base della pena concordata.

  • art. 444 c.p.p.

    la sentenza impugnata è una sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    nel patteggiamento richiesto dopo il 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 29 c.p.

    alla reclusione non inferiore a tre anni consegue l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni; la Corte applica tale regola alla pena base ridotta.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, l'imputato è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000

    richiamata in tema di condanna alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento richiesto dopo il 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è soggetto a un catalogo chiuso di motivi, non potendo essere dedotte censure diverse da quelle tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Ai fini della determinazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale nei reati unificati dalla continuazione, occorre fare riferimento alla pena base concretamente stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per il rito, e non alla pena complessiva aumentata per la continuazione.
  • Quando la pena base, ridotta per il patteggiamento, raggiunge almeno il minimo previsto dall'art. 29 c.p., l'interdizione dai pubblici uffici deve essere applicata nella durata prevista dalla norma.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.