Cassazione Penale, Sentenza n. 05678/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che confermava la responsabilità penale per appropriazione indebita aggravata (art. 646 e art. 61 n.11 c.p.) e rideterminava la liquidazione del danno a favore del Condominio. Il ricorso denunciava: 1) violazione di legge e vizi di motivazione per presunta errata valutazione della consulenza tecnico-contabile (contestando l'attendibilità del perito e la mancata considerazione di documenti e minute di cassa); 2) vizio di motivazione con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale (contestando la possibilità e la misura del ristoro in favore di un ente collettivo); 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte territoriale non le avesse concesse né motivato adeguatamente il diniego.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: 1) sul primo profilo, la Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della corte d'appello che ha preferito l'elaborato peritale alla consulenza di parte; la censura tentava in realtà una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità, aggravata dalla presenza di una "doppia conforme" (stesso esito in primo e secondo grado); 2) sul danno non patrimoniale, la Corte ha ritenuto che tale danno fosse già liquidato in primo grado e non fosse stato impugnato specificamente in appello, rendendo inammissibile la censura in cassazione; inoltre la valutazione quantitativa non palesava vizi motivazionali tali da giustificarne la cassazione; 3) sulle attenuanti generiche, la Corte ha confermato il rigore richiesto: la richiesta in appello era generica e non indicava elementi positivi che giustificassero il riconoscimento della diminuzione, per cui il diniego è adeguatamente motivato con il riferimento all'assenza di elementi favorevoli. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e obbligo di versamento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per i profili di colpa emersi dall'impugnazione.
Norme richiamate
Norma del reato di appropriazione indebita; la Corte ha confermato che i fatti contestati rientrano nel perimetro di tale fattispecie e che la valutazione probatoria a supporto della condanna è adeguata
Aggravante applicata alla fattispecie; la Corte ne ha tratto rilievo nel quadro della determinazione della responsabilità penale
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Previsione procedurale sulla trattazione orale; richiamata per spiegare che il procedimento in Cassazione si è svolto con contraddittorio scritto in assenza di rituale richiesta di trattazione orale
art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso in Cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate perché miravano a una rivalutazione del merito o erano generiche
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama il principio secondo cui parti devono dedurre specificamente in appello gli aspetti che intendono contestare; la mancata impugnazione specifica del punto sul danno non patrimoniale ha reso inammissibile la censura in cassazione
Regola il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha applicato il principio che, dopo le modifiche legislative, non basta l'assenza di precedenti per ottenere la diminuente, ma occorrono elementi positivi e specifici dedotti dall'imputato
D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125
Normativa richiamata per spiegare la modifica dell'art. 62-bis e il criterio più rigoroso per il riconoscimento delle attenuanti generiche
Elenco delle circostanze da valutare nella determinazione della pena; richiamato per distinguere le attenuanti generiche dagli altri elementi rilevanti
Prevede sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente in caso di inammissibilità per colpa; la Corte ha disposto il versamento in considerazione dei profili di colpa emersi dal ricorso
Richiamata in relazione alla funzione della Corte di legittimità come giudice della motivazione e non del merito, sottolineando i limiti del sindacato in Cassazione
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito ottenere una riconsiderazione dei fatti e delle valutazioni probatorie fatta dal giudice di merito: le censure che chiedono una diversa valutazione della prova sono inammissibili salvo che sia ravvisabile una manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione essenziale della motivazione
- La "doppia conforme" (stessi esiti in primo e secondo grado) restringe ulteriormente la possibilità di ottenere in Cassazione il rilievo di travisamento della prova, salvo specifiche e nuove deduzioni provate
- Le censure sul quantum del danno non patrimoniale sono ammissibili in Cassazione solo se la motivazione è del tutto carente, macroscopicamente difforme dai dati di esperienza comune o radicalmente contraddittoria; inoltre, questioni non specificamente impugnate in appello non possono essere sollevate in cassazione
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è necessario dedurre elementi concreti e positivi che giustifichino un trattamento favorevole; non è sufficiente invocare genericamente lo "stato di lieve del fatto" o l'assenza di precedenti
- Chi impugna deve articolare in modo specifico e documentato le proprie critiche alla perizia o alla consulenza tecnica: semplici affermazioni di errore contabile senza puntuale indicazione e dimostrazione degli elementi omessi o valutati erroneamente difficilmente sorreggono una censura in sede di legittimità
- L'omessa richiesta di trattazione orale comporta che il procedimento in Cassazione si svolga con contraddittorio scritto e ciò è regolare se non è stata ritualmente chiesta la trattazione orale
- L'inammissibilità del ricorso può comportare responsabilità per le spese e l'applicazione delle sanzioni ex art. 616 c.p.p. quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
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