Cassazione Civile, Ordinanza n. 11168/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che diversi docenti di religione cattolica, assunti nella scuola pubblica con contratti annuali a termine succedutisi senza soluzione di continuità, hanno ottenuto in appello il riconoscimento dell'abusiva reiterazione dei contratti e la condanna del Ministero al risarcimento del danno, liquidato in misura pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 186/2003, dell'art. 4, commi 1 e 11, della L. n. 124/1999 e della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe erroneamente esteso ai docenti di religione cattolica i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per i docenti delle materie curricolari, trascurando che il fabbisogno di tale personale dipende da variabili peculiari e che la previsione di una quota del 30% da coprire con contratti annuali a termine giustificherebbe il sistema adottato. I lavoratori hanno resistito con controricorso, mentre una delle intimate è rimasta contumace.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, osservando che la decisione impugnata era conforme ai principi già affermati in precedenti pronunce della stessa Corte in materia di docenti di religione cattolica. In particolare, è stato ribadito che, nel regime speciale previsto dalla L. n. 186/2003, costituisce abuso l'utilizzazione protratta di contratti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità oltre tre annualità scolastiche in mancanza del concorso triennale, nonché l'utilizzazione discontinua per eccedenza rispetto al fabbisogno, quando la durata complessiva dei rapporti a termine superi comunque tre annualità. In tali casi sorge il diritto al risarcimento del danno euro-unitario secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, oggi art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, oltre all'eventuale maggior danno provato, senza trasformazione del rapporto in tempo indeterminato. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di legittimità, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari; ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti di un'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
norma processuale invocata dal ricorrente per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
richiamati dal Ministero per sostenere la disciplina speciale dell'assunzione dei docenti di religione cattolica
art. 4, commi 1 e 11, L. n. 124/1999
richiamato dal Ministero a sostegno della legittimità del sistema di assunzioni a termine
clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
invocata per contestare la qualificazione di abuso nella reiterazione dei contratti a termine
art. 32, comma 5, L. n. 183/2010
indicato come parametro di liquidazione del danno euro-unitario nei casi di abuso nella reiterazione dei contratti a termine
art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015
richiamato come disposizione successiva che recepisce i parametri di liquidazione del danno
richiamato per rinviare alla motivazione dei precedenti conformi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
escluso per le Amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica, la reiterazione di contratti annuali senza soluzione di continuità oltre tre annualità scolastiche, in assenza del concorso triennale, integra abuso dell'utilizzazione del lavoro a termine.
- Integra altresì abuso l'utilizzazione discontinua del docente in alcune annualità per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, quando la durata complessiva dei rapporti a termine superi comunque le tre annualità scolastiche.
- Accertato l'abuso, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno euro-unitario secondo i parametri legali previsti per la reiterazione abusiva dei contratti a termine, con possibilità di riconoscere anche il maggior danno se specificamente provato.
- Nel settore considerato non è riconoscibile la trasformazione automatica del rapporto a tempo indeterminato quale conseguenza dell'abuso nella successione dei contratti a termine.
- Quando il Ministero contesta la legittimità dei contratti infrannuali o annuali a termine, grava sulla parte pubblica l'onere di provare la specifica causale giustificativa che, se accertata, esclude tali contratti dal computo ai fini dell'abuso.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già esaminate e disattese da precedenti conformi della Corte è destinato al rigetto se non introduce argomenti nuovi idonei a superare quel consolidato orientamento.
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