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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11162/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI emessi da un Comune per gli anni d'imposta 2007-2011, relativi a un'area fabbricabile di cui il contribuente era comproprietario, con contestazione di omessa o infedele dichiarazione del valore del bene e conseguente rideterminazione della base imponibile. Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello del Comune, deducendo: 1) la decadenza del potere impositivo per l'anno 2007, sostenendo che il termine quinquennale decorresse dal versamento dell'imposta del 2007 e non dalla dichiarazione da presentare nel 2008; 2) la violazione dei criteri legali di stima del valore dell'area fabbricabile, lamentando che il giudice di merito avesse ritenuto non tassativi i parametri dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 e avesse valorizzato un dato di mercato riferito a una compravendita del 2012, successiva agli anni d'imposta, senza considerare la mancata attuazione di strumenti urbanistici e la minore potenzialità edificatoria; 3) la nullità della motivazione per affermazioni generiche sulle altre eccezioni; 4) l'omesso esame di fatti decisivi sulla concreta edificabilità del terreno; 5) l'omessa pronuncia sulla questione del cumulo delle sanzioni ex art. 12 d.lgs. 472/1997 per violazioni della stessa indole in annualità diverse. La Corte ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata sulla decorrenza del termine dalla dichiarazione omessa o infedele; ha accolto il primo motivo nella parte relativa alla violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, affermando la tassatività dei parametri legali di valutazione del valore venale delle aree fabbricabili; ha accolto il terzo motivo per motivazione apparente; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha cassato con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo in parte: ha accolto il primo motivo limitatamente alla censura di violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 e il terzo motivo sulla motivazione apparente; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo e assorbiti la seconda parte del primo motivo, il secondo e il quinto motivo. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese. Il rinvio è necessario per una nuova valutazione del valore dell'area fabbricabile secondo i criteri legali tassativi e per un esame effettivo delle eccezioni del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le censure sono state esaminate distinguendo tra violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; è stata ritenuta ammissibile anche una formulazione "mista" del motivo quando le doglianze restano separabili.

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    Per gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio, il termine di decadenza quinquennale decorre dal momento in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; nel caso deciso, la censura è stata però dichiarata inammissibile perché non confrontata con la ratio della decisione impugnata.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992

    I criteri di determinazione del valore venale delle aree fabbricabili ai fini ICI sono vincolanti e tassativi; il giudice non può sostituirli con valutazioni generiche o con elementi diversi non coerenti con l'anno di imposizione.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva non può essere valorizzata in modo apodittico e senza il necessario confronto con gli indizi contrari; tuttavia la relativa censura è stata assorbita perché la questione del valore andrà riesaminata in rinvio.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla quando è solo apparente, cioè quando non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente il controllo sull'iter logico seguito.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata prospettata con riferimento alla questione del cumulo delle sanzioni, ma l'esame è stato assorbito dalla cassazione con rinvio.

  • art. 12 d.lgs. 472/1997

    È richiamata come norma che impone l'irrogazione di una sanzione unica per violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi; la questione è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • In materia ICI, il valore delle aree fabbricabili deve essere determinato applicando i criteri legali dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, che hanno natura tassativa; il giudice non può fondare la stima su parametri estranei o su valutazioni meramente apodittiche.
  • Quando la dichiarazione tributaria è omessa o infedele, il termine di decadenza per l'accertamento decorre dal momento in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; una censura che assuma un diverso dies a quo è inammissibile se non si confronta con la ratio della decisione impugnata.
  • La motivazione è apparente, e quindi nulla, se si limita a formule generiche che non consentono di comprendere quali questioni siano state esaminate e per quali ragioni siano state respinte.
  • Un motivo di ricorso articolato in più profili è ammissibile se le censure sono chiaramente separabili e consentono un esame distinto; non è invece ammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Le questioni sulla quantificazione delle sanzioni e sull'omessa pronuncia possono restare assorbite quando la cassazione con rinvio comporta un nuovo esame della pretesa impositiva e del relativo importo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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