Cassazione Penale, Sentenza n. 25483/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da un soggetto che era stato sottoposto a custodia cautelare dal 20 gennaio 2017 al 10 luglio 2018 e poi assolto definitivamente dal Tribunale. La misura cautelare era stata disposta per gravi indizi di colpevolezza in relazione a reati in materia di stupefacenti aggravati. Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza sostenendo che il giudice della riparazione avesse erroneamente escluso la sussistenza di una condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo: da un lato, perché la frequentazione ambigua con soggetti coinvolti nel traffico illecito e l'uso di un linguaggio in codice nelle conversazioni intercettate potevano essere letti come indizi oggettivi di complicità; dall'altro, perché per uno dei capi l'assoluzione non avrebbe eliminato il rilievo delle conversazioni e per l'altro la sentenza di merito avrebbe comunque accertato che l'interessato si era attivato per ricevere una partita di stupefacente, poi non consegnata per un problema del fornitore. Il ricorso denunciava quindi violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della colpa grave ostativa alla riparazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale. Ha ricordato che, in tema di ingiusta detenzione, la condotta ostativa può essere integrata da frequentazioni ambigue o da conversazioni in codice, purché il giudice della riparazione motivi adeguatamente sulla loro idoneità oggettiva a porsi come indizi di complicità e come fattore concausale della misura cautelare. Nel caso concreto ha rilevato che la Corte d'appello aveva svolto una valutazione impropria, sovrapponendola a quella sulla responsabilità penale, anziché verificare ex ante se le condotte accertate o non smentite avessero contribuito in modo sinergico all'emissione della custodia cautelare. Inoltre, con riferimento a uno dei capi, ha osservato che la sentenza assolutoria aveva accertato l'effettivo contenuto illecito dei contatti preliminari, sicché anche sotto tale profilo la motivazione impugnata era insufficiente. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Norme richiamate
I motivi del ricorso sono stati enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
comma 1, lett. a; comma 2, lett. a
Nel procedimento in camera di consiglio il termine per impugnare decorre dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito.
Il computo del termine per impugnare soggiace alla regola generale di calcolo dei termini processuali.
artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Erano i reati per i quali era stata applicata la custodia cautelare, poi rilevanti solo come presupposto fattuale della domanda di riparazione.
art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203
Aggravante contestata in relazione ai reati in materia di stupefacenti.
art. 4 legge 6 marzo 2006, n. 146
Ulteriore aggravante contestata in relazione ai reati in materia di stupefacenti.
Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro
Il giudice della riparazione deve verificare se la condotta dell'interessato abbia avuto un ruolo concausale nella produzione dell'evento detentivo, non la commissione del reato in sé.
Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis
Conferma del criterio della concausalità rispetto alla detenzione subita.
Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio
La valutazione del giudice della riparazione è ex ante e mira a verificare se il quadro indiziario e il comportamento del richiedente abbiano determinato l'apparenza di fondatezza dell'accusa.
Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro
Le frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti nel medesimo o in altro procedimento possono integrare condotta ostativa se adeguatamente motivate come indizi di complicità.
Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro
Le frequentazioni ambigue possono essere valorizzate ai fini della colpa grave ostativa alla riparazione, se sorrette da motivazione specifica.
Sez. 4, n. 44997 del 19/11/2024, Marino
L'uso di frasi in codice in conversazioni telefoniche può integrare una condotta ostativa anche se riferita a un'attività illecita diversa da quella oggetto dell'accusa.
Sez. 4, n. 46584 del 12/11/2024, Chaudhri
Conferma del rilievo ostativo delle conversazioni cifrate.
Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, dep. 2017, Aga
L'allusività delle conversazioni, l'uso di termini fuori contesto e i riferimenti a pagamenti privi di causale apparente possono rivelare rapporti opachi o traffici illeciti.
Sez. 4, n. 48029 del 18/09/2009, Giovannini
La comunicazione in codice può assumere valore indiziario di complicità.
Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea
Non basta l'irrilevanza penale delle condotte: occorre valutarne l'efficacia causale rispetto alla misura cautelare.
Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima
Il giudizio sulla colpa grave richiede di accertare se il comportamento del richiedente abbia contribuito alla misura restrittiva.
Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella
La condotta ostativa può essere desunta da comportamenti coscienti e volontari che abbiano svolto un ruolo sinergico nell'errore dell'autorità giudiziaria.
Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Vaccarella
Il giudice della riparazione deve concentrarsi sulla rilevanza causale della condotta, non sulla sola prospettiva penalistica.
Massime di principio
- In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la condotta ostativa non coincide con la commissione di un reato accertato nel procedimento di cognizione, ma richiede la verifica se il comportamento del richiedente abbia contribuito, anche con efficacia concausale, all'adozione della misura cautelare.
- Il giudizio del giudice della riparazione è autonomo rispetto a quello sulla responsabilità penale, ma deve muovere dai fatti accertati o non smentiti nel giudizio di merito; non può fondare l'esclusione dell'indennizzo su condotte che la sentenza assolutoria abbia escluso o ritenuto non provate.
- La valutazione della colpa grave ostativa va compiuta ex ante, come sarebbe stata percepita al momento dell'emissione della misura cautelare, verificando se il quadro indiziario apparisse fondato e se la condotta dell'interessato abbia alimentato tale apparenza.
- Frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti in traffici illeciti possono integrare condotta ostativa solo se il giudice spiega in modo concreto perché, nel caso specifico, esse siano oggettivamente interpretabili come indizi di complicità.
- L'uso di linguaggio in codice o di espressioni allusive in conversazioni intercettate può assumere rilievo ostativo all'equa riparazione, purché sia dimostrata la sua idoneità a celare un'attività illecita e il suo possibile nesso con il provvedimento restrittivo.
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