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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25387/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una condanna per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, relativa alla dichiarazione dei redditi e IVA per l'anno 2017. La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado a un anno di reclusione con pena sospesa, ritenendo che l'imputata avesse indicato elementi passivi fittizi per un imponibile complessivo di euro 61.073,60 e IVA evasa per euro 13.436,17. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: (1) vizio di motivazione per omessa/inadeguata valutazione della memoria difensiva e dei dati probatori, con deduzione di travisamento dei fatti e contestazione della qualificazione della società fornitrice come 'cartiera'; (2) violazione dell'art. 2 d.lgs. 74/2000, degli artt. 192 e 533 c.p.p. e del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sostenendo che gli indizi valorizzati dalla Corte territoriale non fossero gravi, precisi e concordanti, e che esistessero spiegazioni alternative plausibili circa l'effettività delle operazioni e della consegna della merce; (3) vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., ritenuta decisiva per l'escussione di residui testi di lista.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e, per il resto, meramente rivalutativo del materiale probatorio; ha osservato che la doglianza sulla memoria difensiva era stata comunque fronteggiata dalla Corte di appello e che i rilievi sulle prove dichiarative e documentali non erano specificamente autosufficienti. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché reiterava censure di merito senza indicare specifiche fratture logiche della motivazione e senza confrontarsi con il ragionamento probatorio della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, poiché la rinnovazione istruttoria in appello è istituto eccezionale, rimesso alla discrezionalità del giudice, e il ricorso non indicava con precisione quali prove fossero decisive e perché. Conseguentemente, l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Configura il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; nel caso, l'imputazione riguardava operazioni oggettivamente inesistenti.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Il vizio di motivazione è sindacabile solo nei limiti della congruità, coerenza e assenza di fratture logiche manifeste; non consente una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle prove.

  • art. 121 c.p.p.

    Le memorie difensive devono essere considerate dal giudice, ma la loro omessa valutazione non integra automaticamente una nullità, incidendo piuttosto sulla tenuta logico-argomentativa della motivazione.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per contestare la valutazione indiziaria; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità non consente di sostituire una diversa valutazione delle prove a quella del giudice di merito.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte afferma che la censura non può tradursi nella mera proposta di una lettura alternativa delle risultanze probatorie.

  • art. 603 c.p.p.

    La rinnovazione dell'istruttoria in appello è facoltà eccezionale del giudice, non disponibilità delle parti; richiede specificità e dimostrazione della decisività delle prove richieste.

  • art. 522 c.p.p.

    Richiamato incidentalmente per osservare che la doglianza non era stata proposta come nullità per difformità tra fatto contestato e fatto ritenuto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    Consente di aumentare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per il criterio relativo alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del compendio probatorio: sono ammissibili solo censure che evidenzino reali fratture logiche, contraddizioni insanabili o premesse fattuali inesistenti nella motivazione.
  • La deduzione del vizio di motivazione per omessa valutazione di atti o prove richiede specificità autosufficiente: occorre indicare con precisione l'atto processuale, il dato probatorio rilevante, la sua decisività e il punto della motivazione che risulta incompatibile con esso.
  • La contestazione della violazione dell'oltre ogni ragionevole dubbio non è sufficiente se si limita a proporre una lettura alternativa delle prove; è necessario mostrare che il ragionamento decisorio sia rimasto al di sotto della soglia richiesta dalla legge.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimedio eccezionale e non diritto della parte: il motivo deve indicare quali prove siano decisive, su quali circostanze vertano e perché l'istruttoria già compiuta sia lacunosa o illogica.
  • L'omessa considerazione di memorie difensive non comporta di per sé nullità della decisione, ma può incidere sulla correttezza della motivazione solo se la risposta del giudice sia realmente mancante o illogica; il giudice di appello può sanare eventuali lacune motivazionali del primo giudice.
  • In tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, il giudice di merito può fondare la prova sull'insieme convergente di elementi documentali, dichiarativi e indiziari; in cassazione è censurabile solo l'eventuale macroscopica illogicità della concatenazione argomentativa, non il diverso peso attribuito alle singole risultanze.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioniRiti alternativi
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

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