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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25392/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile per aspecificità il suo appello avverso la sentenza di primo grado resa all'esito di giudizio abbreviato, con cui era stato riconosciuto responsabile di truffa aggravata dalla recidiva ed era stato condannato. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione dell'art. 581 c.p.p., perché l'appello sarebbe stato specifico sia nel contestare l'affermazione di responsabilità, sia nel chiedere il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; 2) violazione dell'art. 585 c.p.p., perché la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare la possibilità di proporre motivi nuovi fino a quindici giorni prima dell'udienza; 3) violazione dell'art. 545-bis c.p.p., sostenendo che, dopo la riforma Cartabia, l'imputato avrebbe potuto chiedere in appello la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, anche se la sentenza di primo grado era stata pronunciata entro il 31/12/2022.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico perché non si confrontava con la motivazione dell'ordinanza impugnata: la Corte d'appello non aveva affatto lasciato incerta la responsabilità, ma l'aveva ritenuta dimostrata dalla titolarità della carta postepay attivata dall'imputato, utilizzata per ricevere il provento della truffa, limitandosi solo a ipotizzare un possibile concorso con altro soggetto. È stata ritenuta aspecifica anche la doglianza relativa all'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., poiché non si confrontava con il rilievo del giudice di merito circa l'entità non lieve del danno, pari a 250 euro e non risarcito. Quanto ai motivi nuovi e alla richiesta di pena sostitutiva, la Corte ha richiamato il principio per cui i motivi nuovi devono essere sviluppo o migliore esposizione dei motivi principali e non possono ampliare il petitum con censure nuove tardive; pertanto l'ordinanza d'appello era corretta nel precludere ulteriori motivi, essendo i primi già inammissibili. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    richiamato come titolo del delitto di truffa contestato e oggetto della condanna di primo grado

  • art. 99 c.p.

    richiamato per la recidiva contestata unitamente alla truffa

  • art. 581 c.p.p.

    la Corte ribadisce che l'appello deve essere specifico; l'atto privo di adeguato confronto con la motivazione di primo grado è aspecifico e quindi inammissibile

  • art. 585 c.p.p.

    i motivi nuovi sono ammissibili solo come sviluppo dei motivi principali e non possono ampliare tardivamente il petitum dell'impugnazione

  • art. 545-bis c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere la possibilità di chiedere in appello pene sostitutive; la Corte esclude il vizio perché i motivi nuovi non potevano superare l'inammissibilità originaria

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato per affermare che il ricorso si discostava dai parametri del sindacato di legittimità

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende

  • art. 62 n. 4 c.p.

    attenuante invocata per l'esiguità del danno; la Corte rileva che la doglianza non si confrontava con il giudizio di merito sulla non lieve entità del pregiudizio

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello l'atto di impugnazione deve essere specifico: non basta contestare in modo assertivo la responsabilità o il trattamento sanzionatorio, occorre confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione dell'attenuante del danno di speciale tenuità richiede una critica concreta al ragionamento del giudice di merito sulla concreta entità del pregiudizio; la mera allegazione dell'importo non è sufficiente se il giudice ha già valorizzato altri elementi ostativi.
  • I motivi nuovi in appello o in cassazione devono costituire sviluppo dei motivi originari e restare collegati ai capi e punti già dedotti; non possono introdurre un nuovo thema decidendum o ampliare tardivamente l'oggetto dell'impugnazione.
  • Quando il primo motivo è inammissibile per aspecificità, non può essere elusa tale preclusione mediante la proposizione successiva di motivi nuovi che presuppongono un petitum diverso o più ampio.
  • La violazione denunciata in relazione a istituti sopravvenuti o a facoltà difensive ulteriori non è apprezzabile se l'impugnazione originaria è già inammissibile e la preclusione deriva correttamente dalla struttura dell'atto impugnatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
SottomaterieTruffa online
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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