Cassazione Penale, Sentenza n. 25386/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La decisione riguarda due imputati condannati in appello per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. Uno di essi, amministratore di una società operante nel commercio di traffico telefonico, contestava la qualificazione delle fatture come oggettivamente inesistenti, sostenendo che le operazioni commerciali erano reali e che i costi erano stati effettivamente sostenuti, senza prova della sua consapevolezza dell’illecita interposizione societaria o di un concreto vantaggio fiscale. Denunciava inoltre omissione di motivazione rispetto a specifici motivi di appello, tra cui la compatibilità tra la ricostruzione accusatoria e un precedente giudicato sul medesimo contesto associativo. L’altro imputato, amministratore di una diversa società coinvolta nella stessa filiera, deduceva invece la contraddittorietà della motivazione per il preteso conflitto tra la condanna nel presente processo e una precedente assoluzione per emissione di fatture false in relazione ad altra annualità, sostenendo che quella decisione aveva escluso il dolo specifico di evasione e lo aveva qualificato come mero prestanome. La Corte valuta le doglianze alla luce del quadro probatorio già cristallizzato in una sentenza irrevocabile sul meccanismo fraudolento del gruppo, distinguendo però le due posizioni individuali.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso del primo imputato, ritenendo la motivazione della Corte d’appello viziata da salti logici, contraddizioni e lacune decisive: la ricostruzione dei fatti adottata in appello si discostava in modo incoerente dal giudicato richiamato e rendeva inconferente il ragionamento sul dolo specifico, perché oscillava tra due diverse versioni del fatto (operazioni reali con interposizione fraudolenta versus operazioni del tutto inesistenti e costi fittizi). Per tale posizione la sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte territoriale per nuova valutazione. È invece stato ritenuto manifestamente infondato il ricorso del secondo imputato, in quanto le sue stesse dichiarazioni, unitamente agli altri indici valorizzati dai giudici di merito, dimostravano la consapevolezza dell’operazione illecita e la finalità evasiva; la precedente assoluzione invocata non spiegava effetti nel presente giudizio perché riferita a fatti e ad una diversa base probatoria. Per lui il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 74/2000
Integra la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Corte richiama il dolo specifico di evasione e la necessità di coerenza tra fatto accertato e inferenza sul vantaggio fiscale.
art. 8 d.lgs. 74/2000
Richiamato come precedente giudicato e come reato in relazione al quale uno degli imputati era stato assolto in un diverso procedimento; non produce effetti vincolanti nel presente giudizio per fatti e accertamenti diversi.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Consente di denunciare in cassazione il vizio di motivazione, che la Corte ravvisa per un imputato in forma di contraddittorietà e lacune decisive.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per la condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Consente di aumentare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per fondare la verifica della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e la conseguente sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Quando la motivazione di condanna si fonda su un meccanismo fraudolento già oggetto di giudicato, il giudice di merito deve mantenere coerenza con gli accertamenti irretrattabili richiamati: un mutamento ricostruttivo non spiegato può integrare vizio di motivazione.
- Nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, l’inferenza sul dolo specifico di evasione deve essere compatibile con il fatto storico accertato; se la decisione oscilla tra operazioni realmente intercorse con interposizione fittizia e operazioni del tutto inesistenti, il ragionamento può risultare illogico e superfluo.
- L’esistenza di pagamenti reali e di corrispettivi contabilizzati può incidere in modo decisivo sulla verifica del vantaggio fiscale e sulla stessa configurabilità del fatto, imponendo al giudice di spiegare in modo puntuale perché tali elementi non escludano l’ipotesi accusatoria.
- Un precedente giudicato assolutorio relativo ad altra annualità o a diverso perimetro fattuale non impedisce automaticamente la condanna in un diverso processo, se il giudice dimostra che gli elementi probatori e il fatto contestato sono differenti.
- In sede di legittimità, il ricorso è manifestamente infondato quando non si confronta con il percorso argomentativo dei giudici di merito e si limita a riproporre una lettura alternativa dei fatti senza incrinare gli indici fattuali valorizzati in sentenza.
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