Cassazione Penale, Sentenza n. 25389/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento cautelare reale il Tribunale del riesame ha confermato un sequestro probatorio disposto su telefoni cellulari, computer/tablet e dati cloud in uso a un indagato, ritenuti pertinenti a un’articolata ipotesi investigativa di indebita percezione di finanziamenti pubblici e reati connessi, nell’ambito di un presunto sistema fraudolento di enti e società collegati. L’indagine, secondo l’ordinanza, ruotava attorno a contributi regionali, fatture ritenute oggettivamente inesistenti o comunque anomale e flussi di denaro verso l’indagato e familiari. Il ricorso per cassazione deduceva, da un lato, carenza assoluta o apparenza di motivazione del decreto di sequestro e dell’ordinanza, perché non sarebbe stato descritto il fatto specifico addebitato all’indagato né il suo concreto contributo concorsuale, limitandosi gli atti a un generico riferimento alla sua 'cointeressenza'; dall’altro, violazione degli artt. 324, 335 e 335-quater c.p.p. per omessa trasmissione al riesame di un’annotazione di P.G. del 10/11/2025, che la difesa assumeva centrale per il quadro indiziario e per verificare la tempestività dell’iscrizione della notizia di reato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che il decreto di sequestro e l’ordinanza del riesame contenessero una motivazione sufficiente perché descrivevano, sia pure sinteticamente, il meccanismo fraudolento oggetto di indagine, i collegamenti tra l’indagato e gli enti coinvolti, le fatture sospette e i flussi finanziari ritenuti anomali, oltre alla finalità probatoria perseguita mediante l’acquisizione dei dispositivi elettronici. Ha inoltre escluso che il pubblico ministero fosse tenuto a trasmettere atti di indagine ulteriori non posti a fondamento del provvedimento impugnato, osservando che l’annotazione non richiamata nel decreto non rientrava tra gli atti da allegare ex art. 324, comma 3, c.p.p.; ha poi rilevato che la questione della tempestività dell’iscrizione non risultava dedotta davanti al riesame e, in ogni caso, sarebbe dovuta essere veicolata con apposita istanza ex art. 335-quater c.p.p.
Norme richiamate
norma invocata dalla difesa per contestare la motivazione e la legittimità del sequestro probatorio, ma ritenuta non violata perché l’atto conteneva una sufficiente descrizione del fumus e del nesso di pertinenza
il pubblico ministero deve trasmettere al tribunale del riesame solo gli atti posti a sostegno del decreto impugnato; non sussiste un obbligo generalizzato di discovery di atti ulteriori non richiamati
richiamato dalla difesa in tema di iscrizione della notizia di reato, ma non ritenuto decisivo nel giudizio sul sequestro
tutela l’interesse alla verifica della tempestività dell’iscrizione, ma richiede un’apposita istanza con richiesta di retrodatazione e relativa allegazione delle ragioni
richiamato per affermare che, nella fase cautelare/reale, spetta al pubblico ministero selezionare il materiale probatorio posto a fondamento della richiesta
il giudizio di riesame del sequestro è circoscritto alla verifica della legittimità del vincolo sulla base degli atti posti a fondamento del decreto
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
reati tributari provvisoriamente contestati nell’ambito del sistema fraudolento relativo a fatture e indebita percezione di fondi
indebita percezione di erogazioni pubbliche contestata in via provvisoria
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche contestata in via provvisoria
Massime di principio
- Nel sequestro probatorio non è richiesta la compiuta dimostrazione del reato, ma una motivazione che renda ragionevolmente probabile l’ipotesi investigativa e consenta di comprendere il nesso tra la res sequestrata e il reato ipotizzato, oltre alla finalità probatoria dell’apprensione.
- La motivazione del decreto di sequestro deve descrivere il fatto in termini almeno minimi, indicando l’ipotesi criminosa, il rapporto di pertinenzialità tra bene e reato e l’utilità dell’acquisizione; non è necessario un giudizio di colpevolezza pienamente compiuto né l’accertamento di ogni dettaglio materiale del fatto.
- Ai fini della legittimità del sequestro probatorio, è sufficiente che esistano elementi tali da configurare l’esistenza di un reato e il rapporto necessario tra la cosa sequestrata e l’illecito, senza che debbano essere già individuati indizi di colpevolezza nei confronti di una specifica persona in modo pieno e definitivo.
- Nel giudizio di riesame del sequestro, il pubblico ministero è tenuto a trasmettere soltanto gli atti posti a fondamento del provvedimento impugnato; non esiste un obbligo di allegare ulteriori atti investigativi non richiamati nel decreto, nemmeno se la difesa li considera rilevanti per il quadro accusatorio.
- Le doglianze sulla tempestività dell’iscrizione della notizia di reato non possono essere introdotte in modo surrettizio nel riesame del sequestro, ma devono seguire gli strumenti processuali specificamente previsti, inclusa l’istanza ex art. 335-quater c.p.p. quando ne ricorrano i presupposti.
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