Cassazione Penale, Sentenza n. 25390/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda trae origine da una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. emessa nei confronti dell'imputato per una cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, avvenuta a Milano l'11 settembre 2024, in cambio di euro 130,00. Nella sentenza originaria era stata disposta anche la confisca dell'intera somma di euro 1.030,00 rinvenuta nella disponibilità dell'imputato. La Corte di cassazione, con precedente sentenza, aveva annullato quella decisione limitatamente alla confisca del denaro, rilevando la mancanza di adeguata motivazione sul nesso tra il denaro sequestrato e il reato contestato. Nel giudizio di rinvio il Tribunale di Milano ha nuovamente ordinato la confisca dell'intera somma, ritenendo che il denaro costituisse provento di una continuativa attività di spaccio. Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice del rinvio non si era conformato al dictum rescindente, in violazione dell'art. 627, comma 2, c.p.p., e che la confisca ex art. 240, comma 1, c.p. poteva riguardare solo il profitto del singolo reato contestato, cioè al più i soli euro 130,00 indicati nel capo di imputazione; la restante somma di euro 900,00, non essendo stata correlata al fatto-reato giudicato, doveva essere restituita.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, in caso di condanna o patteggiamento per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, la confisca ex art. 240 c.p. possa colpire soltanto il denaro che sia accertato come provento della specifica cessione contestata. Poiché il profitto del reato risultava pari alla sola somma di euro 130,00, mentre per i residui euro 900,00 mancava il nesso di pertinenzialità con il fatto-reato, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla confisca della somma eccedente euro 130,00. La somma di euro 900,00 deve essere restituita all'avente diritto. È stata inoltre disposta la comunicazione del dispositivo per la cessazione della misura di sicurezza.
Norme richiamate
richiamato come base del patteggiamento applicato in primo grado e oggetto del successivo giudizio di annullamento limitato alla confisca
il giudice di rinvio deve decidere con gli stessi poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata e uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte
consente la confisca facoltativa delle cose che costituiscono il profitto del reato; nel caso concreto può riguardare solo la somma effettivamente ricavata dalla cessione contestata
consente l'annullamento senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto e la decisione sulla confisca può essere definita immediatamente
richiamato per la comunicazione del dispositivo al Procuratore generale in conseguenza della cessazione della misura
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
reato di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità; il profitto confiscabile coincide con il corrispettivo della specifica cessione contestata
Massime di principio
- Nel reato di cessione di stupefacenti di lieve entità, la confisca del denaro ex art. 240 c.p. è legittima solo se il denaro sia provato come profitto della specifica cessione oggetto di imputazione, non potendo estendersi a somme di provenienza non correlata al fatto giudicato.
- In sede di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione e non può ampliare la base fattuale della confisca valorizzando condotte ulteriori o non contestate.
- Quando il profitto del reato è determinato e solo una parte del denaro sequestrato risulta causalmente collegata al fatto-reato, la confisca deve essere limitata a tale importo e la parte residua va restituita all'avente diritto.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio la decisione impugnata nella parte relativa alla confisca illegittimamente disposta.
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