Cassazione Civile, Ordinanza n. 19843/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino albanese ha impugnato davanti al Giudice di pace di Bari un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bari, deducendo plurime violazioni normative: richiamo generico e non chiarito all'art. 1, comma 3, della legge n. 68 del 2007, violazione degli artt. 3, 7 e 21-octies della l. n. 241 del 1990, dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 e mancata concessione di un termine per la partenza volontaria. In corso di causa aveva anche contestato la tardività della documentazione prodotta dall'amministrazione e l'inammissibilità di un'integrazione postuma dell'atto amministrativo. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione ritenendo il provvedimento espulsivo dovuto per mancanza di valido titolo di soggiorno. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione del contraddittorio, perché l'udienza finale sarebbe stata anticipata dal 6 al 5 ottobre 2020 senza avviso alla parte; (2) violazione dell'art. 1, comma 3, l. n. 68/2007, dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998, oltre che extra-petizione, carenza istruttoria e difetto di motivazione, per genericità del presupposto espulsivo; (3) violazione dell'art. 13, comma 4-bis, e dell'art. 14 d.lgs. n. 286/1998, nonché della direttiva rimpatri, per mancata concessione del termine per la partenza volontaria. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la mancata comunicazione dell'anticipazione d'udienza ha determinato violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Il primo motivo ha assorbito gli altri. Poiché il vizio riguardava la notificazione del ricorso per cassazione alla Prefettura/Ministero e non l'editio actionis, la Corte ha applicato l'art. 291 c.p.c. reputando sanata la nullità per effetto della costituzione del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Bari con controricorso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Giudice di pace di Bari anche per le spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha inoltre escluso che potesse operare una declaratoria di inammissibilità per la notifica del ricorso, perché il vizio riguardava solo la notifica e risultava sanato dalla costituzione del Prefetto/Ministero. L'ordinanza del Giudice di pace di Bari è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata allo stesso Giudice di pace per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stata quindi respinta anche la richiesta di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. formulata dai controricorrenti.
Norme richiamate
ricorso ex art. 13; comma 2, lettera b); comma 4-bis
è la base normativa del decreto di espulsione e della disciplina del rimpatrio; la doglianza riguardava sia i presupposti del provvedimento sia la mancata concessione del termine per la partenza volontaria
art. 1, comma 3, legge n. 68 del 2007
richiamato come fondamento del provvedimento espulsivo, ma la sua evocazione generica era contestata perché non chiariva a quale ipotesi normativa si riferisse
invocato per difetto di motivazione del decreto amministrativo
invocato per lamentare violazioni partecipative/procedimentali
art. 21-octies legge n. 241 del 1990
richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi procedimentali del decreto
invocato con riguardo alla disciplina dell'allontanamento e del trattenimento in caso di espulsione
richiamato come parametro della dedotta violazione del contraddittorio
indicato quale rubrica dei motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione di legge
applicato dalla Corte per ritenere sanato il vizio di notificazione del ricorso per cassazione alla Prefettura/Ministero, poiché il difetto riguardava la sola notifica e non l'instaurazione del giudizio
richiamato per valorizzare l'efficacia nomofilattica dell'orientamento delle Sezioni Unite sulla legittimazione passiva nel giudizio di opposizione all'espulsione
richiamato dai controricorrenti per la richiesta di responsabilità aggravata, rigettata implicitamente per effetto dell'accoglimento del ricorso
richiamato per il deposito della memoria del ricorrente
Direttiva CE 115/2018
art. 7 e art. 11, comma 1
invocata dal ricorrente per sostenere il diritto a un termine per la partenza volontaria prima dell'allontanamento coattivo
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione al decreto prefettizio di espulsione, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva al Prefetto quale autorità che ha emesso il provvedimento; la notificazione del ricorso al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura dello Stato non è idonea, salvo che il vizio di notifica possa essere sanato nei casi consentiti dalla legge.
- Quando l'impugnazione è affetta da un vizio di notificazione e non da un difetto dell'atto introduttivo in sé, trova applicazione l'art. 291 c.p.c., con possibile sanatoria del vizio mediante la costituzione dell'amministrazione intimata.
- La mancata comunicazione a una parte costituita dell'anticipazione d'ufficio dell'udienza già fissata integra violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, determinando la nullità degli atti successivi e della decisione resa all'esito di quell'udienza.
- La lesione del contraddittorio nel corso del processo non riguarda solo l'atto introduttivo, ma l'effettiva possibilità delle parti di partecipare e difendersi lungo tutto lo svolgimento del giudizio, specie quando l'udienza finale sia caratterizzata anche dall'acquisizione di documenti e dalla rimessione della causa in decisione.
- Una volta accolto un motivo di ricorso che comporti la cassazione della decisione per nullità processuale, gli ulteriori motivi che investono il merito o altri profili del provvedimento impugnato restano assorbiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19732/2022 del 20/06/2022
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19739/2022 del 20/06/2022
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19740/2022 del 20/06/2022
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19741/2022 del 20/06/2022
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19742/2022 del 20/06/2022
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19743/2022 del 20/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →