Cassazione Civile, Ordinanza n. 15446/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
Un pensionato aveva ottenuto in appello la condanna dell'INPS alla riliquidazione in aumento della pensione, con inclusione nella base di calcolo degli emolumenti extramensili dovuti sulla contribuzione figurativa per disoccupazione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38 d.l. n. 98/2011, nonché degli artt. 252 att. c.c. e 6 d.l. n. 103/1991, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto che la decadenza prevista dalla norma operasse solo sui ratei pregressi e non anche sul diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'INPS, ritenendo infondato il motivo. Ha affermato che la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si applica soltanto alle differenze sui ratei maturati anteriori al triennio dalla domanda giudiziale, in coerenza con l'art. 6 d.l. n. 103/1991. Ha quindi confermato la possibilità di chiedere la riliquidazione della pensione, escludendo che la decadenza travolga l'intero diritto al ricalcolo, i ratei infratriennali e quelli futuri. Le spese sono state compensate per il consolidarsi dell'orientamento solo successivamente alla notifica del ricorso, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel testo modificato dall'art. 38, d.l. n. 98/2011, conv. con l. n. 111/2011
la decadenza prevista dalla norma opera solo sulle differenze dei ratei pensionistici maturati prima del triennio dalla domanda giudiziale e non sul diritto alla riliquidazione in sé.
ha novellato l'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, ma la nuova disciplina decadenziale non consente di estendere la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione della pensione.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte vi attribuisca un autonomo rilievo decisorio nel dispositivo.
conferma che la decadenza riguarda le sole differenze economiche anteriori al triennio e si coordina con la permanenza del diritto alla pensione.
art. 38 Cost.
una lettura che estendesse la decadenza all'intero diritto al ricalcolo, incidendo anche sui ratei infratriennali e futuri, sarebbe incompatibile con la tutela costituzionale della prestazione previdenziale nei casi in cui non sia salvaguardato il nucleo essenziale della prestazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La decadenza prevista in materia previdenziale per le azioni relative a trattamenti pensionistici incide sulle sole differenze economiche riferite ai ratei anteriori al termine di legge, non sul diritto sostanziale alla riliquidazione della pensione.
- Il diritto a pensione, in quanto diritto fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile, non può essere degradato da un'interpretazione della decadenza che ne cancelli integralmente la tutela giudiziale.
- Quando la prestazione previdenziale riconosciuta o corrisposta non assicuri il nucleo essenziale della tutela costituzionale, una lettura estensiva della decadenza che colpisca anche i ratei futuri è incompatibile con l'art. 38 Cost.
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