Cassazione Civile, Ordinanza n. 10254/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Quattro società, gestori di strutture alberghiere, avevano stipulato con una società cooperativa contratti di appalto per servizi di pulizia ai piani e nelle aree comuni degli hotel; la cooperativa, a sua volta, aveva subappaltato i servizi a un'altra società. Le ricorrenti avevano chiesto l'insinuazione al passivo del fallimento della cooperativa deducendo di avere pagato direttamente le retribuzioni di novembre 2018 e la tredicesima 2018 dovute ai dipendenti dell'impresa subappaltatrice, rimasta inadempiente, e di avere quindi diritto, in surrogazione, alla restituzione delle somme versate. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione allo stato passivo ritenendo non provato il fatto costitutivo del credito: le buste paga riguardavano soggetti diversi dalla fallita, non era dimostrato che quei lavoratori fossero stati impiegati negli hotel in esecuzione degli appalti, e le distinte di bonifico non provavano l'effettivo pagamento ai lavoratori indicati. In Cassazione le ricorrenti hanno denunciato, con due motivi, violazione degli artt. 2697 c.c., 2709 c.c., 115 e 116 c.p.c. per asserita errata valutazione delle prove e per errato riparto dell'onere probatorio, nonché omesso esame di un fatto decisivo per non avere il Tribunale considerato la documentazione prodotta (contratti, buste paga, bonifici).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere un riesame del merito e una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; ha precisato che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi specifici, non quando si contesti il prudente apprezzamento del giudice, e che l'art. 2697 c.c. è violato solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata, non quando si censuri la valutazione delle prove. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito; la censura, quindi, si traduceva ancora una volta in una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio. Non sono state liquidate spese, poiché il fallimento non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione della norma è deducibile in cassazione solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte diversa da quella onerata secondo le regole sul fatto costitutivo e sulle eccezioni, non quando si contesti la mera valutazione delle prove.
È richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata nella valutazione documentale, ma la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione, ricondicendo la censura al tentativo di riesame del merito.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite d'ufficio fuori dai poteri riconosciuti; non quando si contesti la scelta o la ponderazione delle prove offerte dalle parti.
La violazione ricorre solo se il giudice non rispetta una regola legale di prova o attribuisce a una prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge; non se si contesta il modo in cui è stato esercitato il prudente apprezzamento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale, ma non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è escluso quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, anche se non siano state esaminate tutte le risultanze istruttorie.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito e delle risultanze istruttorie: il controllo di legittimità riguarda la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione, non la rilettura delle prove.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri officiosi; la violazione dell'art. 116 c.p.c. richiede la mancata osservanza di una specifica regola legale di valutazione della prova, non la semplice divergenza sul peso attribuito al materiale probatorio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando l'onere della prova sia stato posto a carico di una parte diversa da quella onerata secondo la struttura della fattispecie, e non quando si contesti l'apprezzamento delle prove fornite.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, anche se non tutte le prove o gli elementi istruttori sono stati analiticamente esaminati.
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