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Sentenza

Sentenza n. 2881/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 19418/2025.

Giustizia amministrativa202509447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando e relativi atti della gara aperta per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito Territoriale Cuneo 1 - Nord-Ovest, nella parte in cui il valore di rimborso al gestore uscente è stato determinato secondo il criterio RAB anziché secondo il criterio VIR

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante, già gestore del servizio in alcuni comuni della Provincia di Cuneo sulla base di contratti di servizio stipulati nel 2006, ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato in parte improcedibile e in parte rigettato il ricorso contro il bando di gara d’ambito. Con il primo motivo d’appello ha dedotto error in iudicando e in procedendo, violazione degli artt. 7 e 24 dei contratti di servizio, degli artt. 14 e 15 del d.lgs. 164/2000 e dell’art. 11 delle Preleggi, nonché violazione dei principi di certezza del diritto e legittimo affidamento, sostenendo che il criterio RAB, introdotto da disposizioni successive alla stipula dei contratti, non potesse applicarsi retroattivamente a rapporti negoziali preesistenti e che il rimborso dovesse essere calcolato secondo il criterio del valore industriale residuo (VIR). Ha inoltre dedotto omissione di pronuncia, violazione degli artt. 39 e 112 c.p.a., irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione. Con il secondo motivo ha censurato la statuizione sulle spese, deducendo violazione degli artt. 26 e 39 c.p.a. e degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, abnormità e carenza di motivazione. Il Comune ha proposto appello incidentale, chiedendo in via principale la declaratoria di inammissibilità dell’appello principale e, in subordine, il suo rigetto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello principale, ritenendolo infondato, e ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello incidentale del Comune, mentre il dispositivo lo qualifica come inammissibile. Quanto al primo motivo, il Collegio ha esaminato l’art. 14, comma 8, del d.lgs. 164/2000 nella versione originaria e in quella modificata dal d.l. 93/2011. Ha rilevato che tale disposizione, sia prima sia dopo la modifica, non fonda l’applicazione del criterio VIR, ma individua il valore di rimborso secondo il criterio collegato alle immobilizzazioni nette di località e alla metodologia della regolazione tariffaria vigente, ossia il criterio RAB. Il criterio VIR è invece previsto dall’art. 15, comma 5, del d.lgs. 164/2000, applicabile esclusivamente agli affidamenti già in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il 21 giugno 2000. Poiché i contratti della società appellante risalivano al 2006 ed erano stati affidati mediante gara ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 164/2000, essi rientravano negli affidamenti “a regime”, con conseguente applicazione dell’art. 14, comma 8, e del criterio RAB. Il Collegio ha escluso, pertanto, sia la violazione del principio di irretroattività sia la lesione del legittimo affidamento. Ha inoltre ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 6 del d.m. 226/2011, che per i periodi successivi al primo rinvia all’art. 14, comma 8, del d.lgs. 164/2000 e alle sue modificazioni. È stata respinta anche l’interpretazione secondo cui il richiamo contenuto nell’art. 15, comma 5, all’art. 14, comma 8, avrebbe esteso il criterio VIR ai criteri di determinazione del rimborso: il richiamo riguarda l’obbligo di corrispondere il rimborso, non il metodo contabile per quantificarlo, che resta distinto. Il secondo motivo è stato respinto perché la condanna alle spese discende dalla soccombenza e non richiede una specifica motivazione; una motivazione puntuale è necessaria solo in caso di compensazione. Le spese del grado sono state compensate per la novità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 8, d.lgs. 164/2000

    Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a regime [...] il valore di rimborso al gestore uscente è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località [...] calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente.

    Per gli affidamenti a regime successivi al 21 giugno 2000, la disposizione impone la determinazione del rimborso secondo il criterio RAB, basato sulle immobilizzazioni nette di località e sulla metodologia della regolazione tariffaria vigente.

  • art. 15, comma 5, d.lgs. 164/2000

    Il testo della disposizione è richiamato nella decisione, senza trascrizione integrale.

    Il criterio VIR previsto dalla disposizione è applicabile esclusivamente agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. 164/2000, il 21 giugno 2000.

  • art. 14, comma 1, d.lgs. 164/2000

    Il testo della disposizione è richiamato nella decisione, senza trascrizione integrale.

    Gli affidamenti successivi al 21 giugno 2000, affidati mediante gara ai sensi della disposizione, rientrano nella categoria degli affidamenti a regime.

  • art. 6 d.m. 226/2011

    Il rimborso spettante al gestore uscente nei periodi successivi al primo è valutato come previsto nell’art. 14, comma 8, del d.lgs. 164/2000 e sue modificazioni.

    Per le gare d’ambito relative ai periodi successivi al primo, il rimborso del gestore uscente è determinato secondo l’art. 14, comma 8, del d.lgs. 164/2000, quindi secondo il criterio RAB.

  • art. 1 d.m. 226/2011

    Situazioni caratterizzate dalla scadenza dell’affidamento come prevista negli atti concessori, comunque non superiore a 12 anni dall’affidamento, al termine della durata delle concessioni affidate per la prima volta ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 164/2000.

    La fattispecie degli affidamenti successivi alla prima concessione, affidata ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 164/2000, rientra negli affidamenti a regime.

  • art. 11 disp. prel. cod. civ.

    Il testo della disposizione è richiamato nella decisione, senza trascrizione integrale.

    Non è violato il principio di irretroattività quando il criterio RAB è applicato a un affidamento del 2006 in forza della disciplina già riferibile agli affidamenti successivi al 21 giugno 2000.

  • art. 91 c.p.c.

    Il testo della disposizione è richiamato nella decisione, senza trascrizione integrale.

    La condanna alle spese consegue alla soccombenza e non necessita di una puntuale motivazione.

  • art. 92 c.p.c.

    Il testo della disposizione è richiamato nella decisione, senza trascrizione integrale.

    Una motivazione specifica è necessaria in caso di compensazione delle spese; nel caso concreto la compensazione è stata giustificata dalla novità delle questioni.

Massime di principio

  • Per gli affidamenti del servizio di distribuzione del gas naturale successivi al 21 giugno 2000 e disposti mediante gara ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 164/2000, il valore di rimborso spettante al gestore uscente deve essere determinato secondo il criterio RAB previsto dall’art. 14, comma 8, e non secondo il criterio VIR dell’art. 15, comma 5.
  • Il criterio VIR previsto dall’art. 15, comma 5, del d.lgs. 164/2000 opera esclusivamente per gli affidamenti già in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo; non si applica ai contratti stipulati successivamente a tale data.
  • Il richiamo dell’art. 15, comma 5, all’art. 14, comma 8, del d.lgs. 164/2000 riguarda l’obbligo del nuovo gestore di corrispondere il rimborso al gestore uscente, ma non comporta l’estensione del criterio di quantificazione VIR al regime degli affidamenti disciplinati dall’art. 14, comma 8.
  • L’applicazione del criterio RAB agli affidamenti successivi al 21 giugno 2000 non costituisce applicazione retroattiva della legge né viola il legittimo affidamento del gestore uscente, poiché discende dalla disciplina propria degli affidamenti a regime.
  • Per le gare d’ambito relative ai periodi successivi al primo, l’art. 6 del d.m. 226/2011 rinvia all’art. 14, comma 8, del d.lgs. 164/2000 e alle sue modificazioni, con conseguente applicazione del criterio RAB per la determinazione del rimborso al gestore uscente.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoAggiudicazione, revoca e annullamento della garaDistribuzione del gasReti e impianti energetici
RamiContratti pubbliciServizi pubbliciEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicitàConcorrenza ed evidenza pubblicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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