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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16516/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario pubblico/gestore)

La controversia

La controversia trae origine dalla richiesta, proposta dalla proprietaria di un terreno, di ottenere la rimozione delle tubazioni di scarico che collegavano gli immobili del vicino alla fognatura comunale attraversando il suo fondo, nonché il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall’occupazione e dall’uso del sottosuolo. In appello la domanda era stata qualificata come non reale ma risarcitoria; la Corte territoriale aveva escluso un danno in re ipsa, rilevando che il terreno era stato integralmente ripristinato dopo i lavori, che non risultava un’irreversibile trasformazione del bene, che i lavori erano stati svolti con il coinvolgimento di tecnici della proprietaria nella scelta del tracciato e che non era stata allegata né provata una concreta voce di danno residuo o un maggiore pregiudizio derivante dal passaggio della condotta. Con il ricorso per cassazione la proprietaria deduceva: 1) violazione degli artt. 2058 e 2043 c.c., sostenendo che l’imposizione della condotta integrasse un danno in re ipsa e che fosse irrilevante la persistente utilizzabilità del fondo; 2) violazione dell’art. 1350 c.c., assumendo che un eventuale consenso alla realizzazione delle opere avrebbe dovuto risultare per iscritto; 3) violazione dell’art. 2043 c.c., lamentando il mancato riconoscimento di un danno parametrato all’indennità ex art. 1038 c.c. per il periodo di occupazione; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle condotte provenienti dagli immobili del vicino.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non solo sull’esclusione del danno in re ipsa, ma soprattutto sulla mancanza di allegazione e prova di un danno concreto residuo dopo il ripristino del fondo. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, rilevando che la decisione di merito era sorretta da una pluralità di rationes autonome e che l’infondatezza delle censure principali rendeva inutile esaminare ulteriormente la questione del consenso scritto. Ha infine respinto il quarto motivo, osservando che non vi era omessa pronuncia, poiché il rigetto della domanda per insussistenza del danno implicava necessariamente il rigetto anche rispetto a tutte le posizioni dei convenuti. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La pretesa risarcitoria richiede la dimostrazione di un danno concreto; non basta allegare l’occupazione o l’imposizione di una condotta se non si prova un pregiudizio effettivo residuo.

  • art. 2058 c.c.

    La domanda di risarcimento in forma specifica è ricondotta al medesimo genus della domanda risarcitoria, ma non esonera dall’allegazione e dalla prova del danno.

  • art. 1350 c.c.

    La censura sul mancato consenso scritto è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio principale della decisione di merito.

  • art. 1038 c.c.

    La ricorrente non aveva proposto una domanda fondata su tale norma; non è stata quindi riconosciuta una liquidazione parametrata a essa, neppure in via analogica.

  • art. 112 c.p.c.

    Non ricorre omessa pronuncia quando il rigetto della domanda per ragioni logiche e giuridiche assorbe implicitamente le questioni riferite alle singole posizioni dei convenuti.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

  • Cass. Sez. U, sentenza n. 33645 del 15/11/2022

    In caso di occupazione senza titolo di immobile altrui, il proprietario deve allegare e provare la concreta perdita del godimento e, per il lucro cessante, lo specifico pregiudizio; non è risarcibile la mera privazione astratta della facoltà di non uso.

Massime di principio

  • Nel danno da occupazione senza titolo di un immobile o di una porzione di esso, il proprietario non può limitarsi a invocare un danno in re ipsa: deve allegare la concreta perdita di godimento e, se richiesta, provare lo specifico pregiudizio economico subito.
  • Se il bene è stato integralmente ripristinato dopo i lavori, la domanda risarcitoria richiede la prova di un danno ulteriore o residuo; in mancanza, la pretesa è infondata.
  • La qualificazione della domanda come risarcitoria impedisce di pretenderne la trattazione come azione reale, salvo che la domanda introduttiva lo consenta davvero; le censure non possono contraddire la causa petendi originaria.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da una ratio principale autonoma, le doglianze dirette contro motivi secondari o accessori diventano inammissibili se non scalfiscono la ragione decisiva.
  • Non sussiste omessa pronuncia se il rigetto della domanda discende logicamente dall’esclusione del presupposto costitutivo del diritto azionato e tale rigetto si estende necessariamente a tutti i convenuti coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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