Cassazione Penale, Sentenza n. 10191/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cimmino propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 16/02/2023 che lo aveva condannato per più episodi di usura (capi b) e q)). Il ricorso formulava sei motivi: (1) insufficiente e viziata motivazione circa l'inconfigurabilità dell'usura per carenza di elementi come l'entità precisa dei prestiti, il tasso effettivo e la durata; (2) travisamento delle intercettazioni e vizio di valutazione ai sensi dell'art.192 c.p.p.; (3) inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da Davide Marsella e mancanza di riscontri esterni; (4) analoghe censure per il capo q) basate sulle dichiarazioni della persona offesa Alberto Emili acquisite ex art.512 c.p.p.; (5) violazione delle norme processuali sugli atti acquisiti ex art.512 e 526 c.p.p. e questione di compatibilità con art.111 Cost.; (6) errori nella valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti (art.644 comma 5 n.4 e art.62 n.4 c.p.) e nella motivazione della pena, comprese questioni relative all'art.81 c.p. (continuazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i profili che contestavano la prova dell'usura, osservando che le decisioni di primo grado e d'appello costituiscono un corpo unico (doppia conforme) e che le testimonianze delle persone offese, ritenute attendibili, e le risultanze intercettive e documentali dimostrano interessi notevolmente usurari. Su questioni probatorie e di credibilità (art.192 c.p.p., valutazione delle intercettazioni, attendibilità di Marsella) la Cassazione ha ricordato il limite del sindacato di legittimità: non è consentita una rivalutazione del merito se non per travisamento della prova grave e specificamente indicato; molti motivi sono stati dichiarati inammissibili per aspecificità o reiterazione di doglianze già svolte in appello. Ha altresì confermato la legittimità dell'uso delle dichiarazioni predibattimentali acquisite ex art.512 c.p.p. purché sussistano adeguate garanzie e riscontri esterni. Sul piano delle circostanze di reato e del trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le valutazioni della Corte territoriale e ha escluso che il ricorrente avesse devoluto in cassazione tutte le questioni che non erano state dedotte in appello (art.609 comma 2 c.p.p.), dichiarando irricevibile parte delle censure.
Norme richiamate
Richiama il fatto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la normativa emergenziale; non incide sulla valutazione di merito.
Ulteriore richiamo alla disciplina sul contraddittorio scritto applicata al procedimento.
La Corte ha ritenuto che l'elemento materiale (erogazione di prestiti) e il carattere usurario degli interessi possano emergere dalla valutazione complessiva delle dichiarazioni delle vittime, intercettazioni e documenti, senza richiedere sempre la puntuale quantificazione di ogni singolo elemento se il tasso risulta esorbitante.
La valutazione della credibilità delle dichiarazioni è rimessa al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se sussiste travisamento della prova manifesto e specificamente indicato.
Limita il sindacato della Cassazione alle ipotesi di travisamento della prova; il ricorrente deve indicare atti rilevanti e provare la contraddittorietà motivazionale in modo ictu oculi.
Le dichiarazioni predibattimentali possono costituire base esclusiva dell'accertamento se raccolte con adeguate garanzie e sottoposte a accurato vaglio di credibilità e se compatibili con dati di contesto e riscontri esterni.
Norma menzionata nel contesto delle censure procedurali, richiamata dalla difesa ma la Corte ha ritenuto corretto l'uso probatorio delle dichiarazioni acquisite.
art. 111 Cost.
Richiamata dalla difesa in relazione al diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto compatibile il procedimento con i principi costituzionali in presenza delle garanzie e dei riscontri evidenziati.
art. 644 comma 5 n.4 c.p. (circostanza aggravante)
La Corte territoriale ha ritenuto provata l'aggravante alla luce delle dichiarazioni della persona offesa e del contesto; la Cassazione ha giudicato la motivazione adeguata.
La richiesta di attenuante è stata esclusa perché gli interessi praticati non erano ritenuti 'contenuti'; decisione di merito adeguatamente motivata.
La censura sulla motivazione relativa all'aumento di pena per continuazione non era stata dedotta in appello; la Cassazione ha richiamato il principio della devoluzione e l'inammissibilità di dedurre in cassazione questioni non devolute.
Principio della catena devolutiva: questioni non dedotte in appello generalmente non possono essere sollevate in cassazione, salvo eccezioni tassative.
Massime di principio
- In procedimenti per usura la prova può basarsi su una valutazione complessiva di dichiarazioni delle vittime, intercettazioni e documenti: non sempre è necessaria la puntuale quantificazione di ogni singolo elemento se emerge un tasso di interesse manifestamente esorbitante.
- La Cassazione non è luogo per una rivalutazione del merito: per ottenere annullamento per travisamento della prova occorre indicare specificamente gli atti rilevanti e dimostrare una contraddittorietà o illogicità manifesta nella motivazione.
- Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ex art.512 c.p.p. possono essere decisive se raccolte con adeguate garanzie e corroborate da riscontri esterni (intercettazioni, documenti, dichiarazioni di altri testimoni).
- Chi impugna in cassazione deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito; motivi generici o semplici ripetizioni delle doglianze d'appello sono spesso inammissibili per aspecificità.
- Questioni processuali o di pena non sollevate e sviluppate in appello difficilmente possono essere svolte in cassazione per il principio della devoluzione (art.609 c.p.p.), salvo profili rilevabili d'ufficio.
- Per contestare la sussistenza dell'aggravante o per ottenere l'attenuante è necessario che la difesa produca elementi di fatto concreti e specifici già in sede di merito; mera asserzione astratta in cassazione è inefficace.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10120/2024 del 11/03/2024
- Sentenza penale · 11 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10122/2024 del 11/03/2024
- Sentenza penale · 11 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10124/2024 del 11/03/2024
- Sentenza penale · 11 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10125/2024 del 11/03/2024
- Sentenza penale · 11 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10126/2024 del 11/03/2024
- Sentenza penale · 11 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10127/2024 del 11/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →