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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10124/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, ha impugnato la sentenza per violazione di legge sostenendo la "mancata valutazione autonoma dei fatti contestati rispetto alla richiesta delle parti" in sede di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo dedotto non fosse consentito: in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) l'accordo esonera l'accusa dall'onere della prova e la sentenza è adeguatamente motivata con una succinta descrizione del fatto, la corretta qualificazione giuridica e la congruità della pena. Inoltre, richiamando la modifica introdotta dalla legge 23/6/2017 n.103 (art. 448 c.p.p., comma 2-bis), è stato sottolineato che l'impugnabilità in Cassazione è limitata alle ipotesi tassative previste dal comma 2-bis, tra le quali non rientra la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    applicazione della pena su richiesta delle parti

    L'accordo tra parti esonera l'accusa dall'onere della prova e legittima una motivazione succinta della sentenza (descrizione del fatto, qualificazione giuridica e congruità della pena).

  • art. 448 cod. proc. pen., comma 2-bis

    limiti all'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di applicazione della pena

    Il comma 2-bis delimita tassativamente le violazioni di legge che possono essere dedotte in Cassazione contro le sentenze di patteggiamento; tra tali ipotesi non rientra la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., rendendo inammissibili censure diverse.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'eventuale mancata verifica delle cause di proscioglimento indicate da tale norma non sia deducibile in Cassazione ai sensi del nuovo art. 448, comma 2-bis.

  • art. 73 comma 1 D.P.R. n. 309/1990

    il reato contestato: detenzione illecita di stupefacenti (cocaina)

    Fornisce la qualificazione materiale del fatto (detenzione di 100,22 grammi di cocaina), che è stata considerata nella succinta descrizione del fatto nella sentenza di patteggiamento.

  • art. 27 Cost.

    principi relativi alla pena

    Richiamato come limite e parametro per valutare la congruità della pena patteggiata; la Corte verifica la congruità nei limiti dell'art. 27 Cost.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Richiamato quale riferimento giuridico rispetto alla possibilità di dedurre censure su aumenti di pena, che comunque sono esclusi dalle impugnazioni ammesse dal comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.

  • Legge 23 giugno 2017 n. 103

    introduzione del comma 2-bis nell'art. 448 c.p.p.

    Ha limitato le ipotesi di impugnabilità in Cassazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, restringendo le censure ammissibili.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la sentenza che recepisce l'accordo richiede solo una motivazione succinta: descrizione del fatto, corretta qualificazione giuridica e congruità della pena.
  • Dopo la legge n.103/2017 (art. 448 c.p.p., comma 2-bis) le possibilità di impugnare in Cassazione le sentenze di patteggiamento sono molto limitate e tassative; censure non contemplate dal comma 2-bis sono inammissibili.
  • La mancata verifica da parte del giudice dell'eventuale esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere sempre dedotta in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento, salvo che rientri nelle ipotesi previste dal comma 2-bis.
  • Se si ritiene che vi siano profili rilevanti non coperti dall'accordo o cause di estinzione/proscioglimento, è preferibile sollevarli nelle fasi precedenti (difesa in dibattimento o in fase di omologa dell'accordo) poiché la possibilità di ricorso in Cassazione è limitata.
  • Le doglianze formali o di violazione di legge ammesse ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis devono essere individuate con precisione: censure generiche o nuove valutazioni di merito sono in genere dichiarate inammissibili.

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