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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10120/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Ancona lamentando: (1) errata qualificazione della detenzione come finalizzata allo spaccio (art. 73 d.P.R. n. 309/1990 comma 5), sostenendo che la droga era per uso personale e che non risultava provata la presenza di eroina; (2) omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (3) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto fondato il giudizio dei giudici di merito che, valutando modalità e circostanze (presenza di due pezzi di hashish, ingestione di piu' ovuli poi recuperati contenenti sostanza marroncina, utilizzo di ovuli tipici per occultamento), hanno logicamente inferito la destinazione allo spaccio; la questione della natura ‘‘eroina’’ della sostanza non risultante da analisi non ha rilievo concreto poiché la pena era stata commisurata al minimo edittale della fattispecie di cui al comma 5 e poi ridotta per le attenuanti generiche. Sul secondo motivo la Corte ha confermato l'esclusione dell'art. 131-bis perche' la condotta denotava sistematicità/abitudine e sussistevano precedenti penali ostativi. Sul terzo motivo ha ritenuto legittimo il diniego dell'attenuante ex art. 62 n.4 c.p., atteso che i giudici di merito hanno motivatamente riscontrato elementi di professionalità, stabilità e perdurante attivita' di smercio, con conseguente elevato disvalore sociale. Il ricorrente è stato quindi soccombente; condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    La Corte ha applicato la fattispecie di cui al comma 5 (lieve entità) tenendo conto di mezzi, modalità e circostanze dell'azione; ha ritenuto che le modalita' di occultamento e la quantita' e qualita' della sostanza fossero indicativi di detenzione finalizzata alla cessione.

  • Codice penale, art. 131-bis

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede valutazione delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell'entità del danno o del pericolo e del carattere non abituale. La Corte ha escluso l'applicazione per la presenza di elementi indicativi di sistematicità e per i precedenti del ricorrente.

  • Codice penale, art. 62, n. 4

    L'attenuante richiede verifica dell'entità del lucro perseguito/conseguito e della gravità dell'evento; il giudice di merito deve motivare adeguatamente. Nel caso concreto è stata negata per la sussistenza di elementi che indicano attività professionale e stabile di spaccio.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018 (Gjoka)

    Principio secondo cui la destinazione della droga (uso personale vs spaccio) va valutata dal giudice di merito con riferimento a circostanze oggettive e soggettive e la motivazione è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016 (Giustolisi)

    Chiarisce la non coincidenza strutturale e teleologica tra la fattispecie di lieve entità ex art.73 comma 5 e la causa di non punibilità ex art.131-bis; criteri di valutazione diversi richiedono autonomo giudizio.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020 (Dabo Kabiru)

    Stabilisce che l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 e' applicabile anche ai reati di cui all'art. 73 DPR 309/1990 ma il riconoscimento resta affidato a puntuale valutazione dell'entità del lucro e della gravità del danno/ pericolo, con adeguata motivazione del giudice di merito.

Massime di principio

  • La distinzione tra detenzione per uso personale e destinazione allo spaccio si basa su elementi concreti: quantità, confezionamento (es. ovuli), modalita' di occultamento, comportamento (es. ingoio), e contesto; la valutazione spetta al giudice di merito e la cassazione interviene solo per manifesta illogicità.
  • La mera mancata analisi chimica su tutte le sostanze non necessariamente invalida la valutazione sulla destinazione al commercio se altre circostanze oggettive supportano tale conclusione; l'effetto pratico può essere marginale se la pena è stata determinata sulla base della fattispecie di cui al comma 5 con cornice edittale unitaria.
  • L'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) richiede valutazione autonoma rispetto alla lieve entità di cui all'art. 73; occorre considerare non solo quantità ma modalità, grado di colpevolezza, entità del danno o pericolo e, soprattutto, la non abitualità della condotta. Precedenti penali e indizi di sistematicità ostano al riconoscimento.
  • L'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. può essere riconosciuta anche nei reati di stupefacenti, ma il giudice deve motivare specificamente sulla limitata rilevanza del lucro e sulla scarsa offensività della condotta; presenza di organizzazione, stabilità o profitto significativo ne impediscono l'applicazione.
  • La valutazione complessiva in materia di stupefacenti è altamente discrezionale in primo e secondo grado; chi impugna in Cassazione ha onere elevato per dimostrare illogicità manifesta o violazione di legge nella motivazione dei giudici di merito.
  • Quando la pena comminata non varia in ragione della specifica tipologia della sostanza (droghe "pesanti" vs "leggere") nel medesimo comma edittale, la mancata prova analitica della natura della sostanza può risultare irrilevante ai fini dell'esito concreto della pena.

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