Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10127/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'esclusione dell'operatività dell'art. 297, comma 3, c.p.p. (retrodatazione dei termini delle misure cautelari) contestando che: a) gli elementi indiziari posti a fondamento della nuova ordinanza erano gli stessi già alla base della prima ordinanza del 22/11/2018 (desumibilità dagli atti); b) esisteva una connessione qualificata tra le contestazioni (in particolare il ruolo della 'Società foggiana' e il traffico di droga come linfa vitale del sodalizio); c) i fatti oggetto della seconda ordinanza erano anteriori alla prima ordinanza (anteriorità), sostenendo altresì che l'associazione aveva cessato di operare nel marzo 2018 e contestando la data di consumazione indicata nel capo di imputazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, e ha escluso l'applicabilità della retrodatazione perché non ricorrevano i presupposti previsti dalla giurisprudenza e dalla normativa: in particolare è stata esclusa l'anteriorità dei fatti associativi rispetto alla prima ordinanza (la contestazione supera la data di esecuzione della prima ordinanza), è mancata la desumibilità dagli atti al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento (conversazioni decisive trascritte solo successivamente e altri elementi acquisiti dopo) e non è stata dimostrata una connessione qualificata rispetto ai reati contestati ai capi 70 e 73. Perciò è stata confermata la decisione impugnata nella parte rilevante e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 302

    Disciplina la retrodatazione dei termini delle misure cautelari; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che delimita l'ambito di applicazione (stessa fattispecie diversamente qualificata; fatti diversi con connessione qualificata; e casi in cui gli elementi per la nuova ordinanza erano desumibili dagli atti). L'articolo non può coprire fatti avvenuti dopo la prima ordinanza.

  • art. 416-bis cod. pen. (e richiamo a 416-bis.1 citato nel testo)

    Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; in sede di esame il ricorso verteva sulla contestazione dell'aggravante e sulla relazione temporale tra le contestazioni associative.

  • art. 73 e art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Riguardano i reati di traffico e detenzione di stupefacenti; il Tribunale ha escluso la connessione qualificata tra tali reati e la prima ordinanza cautelare ai fini della retrodatazione.

  • art. 12, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Riferimento alle ipotesi di connessione qualificata richiamate dalla Corte (concorso formale, reato continuato, connessione teleologica) come possibili basi per la retrodatazione, se ricorrono i presupposti.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 408 del 2005

    sentenza additiva n. 408 del 2005

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, nella parte che nega la retrodatazione anche per fatti diversi non connessi quando gli elementi della nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della precedente ordinanza; ciò ha ampliato l'ambito applicativo, ma con la condizione della desumibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 233 del 2011

    Ha ulteriormente esteso la portata dell'art. 297, comma 3, prevedendo l'applicazione anche quando per i fatti della prima ordinanza è intervenuta sentenza passata in giudicato anteriormente alla seconda misura, ma nel quadro dei limiti indicati dalla Corte.

  • Sezioni Unite, Mazzitelli (Sez. U., n. 23166 del 28/05/2020)

    Sez. U., n. 23166 del 28/5/2020, Mazzitelli

    Chiarisce il concetto di retrodatazione come riallineamento delle misure e specifica limiti applicativi, specie quando le misure sono state emesse da uffici diversi; ribadisce che la retrodatazione opera esclusivamente nei casi previsti dall'art. 297, comma 3, tenendo conto delle diverse fattispecie (stesso procedimento o procedimenti diversi).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Librato, Rahulia e successive)

    Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019; Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006; Sez. U., n. 21957 del 22/03/2005

    Tracciano i tre profili applicativi della retrodatazione (ordinanze nello stesso procedimento, ordinanze in procedimenti diversi con connessione qualificata, e ordinanze per fatti non connessi) e precisano i requisiti di anteriore consumazione e di desumibilità dagli atti.

Massime di principio

  • La retrodatazione (art. 297, comma 3 c.p.p.) si applica solo se i fatti oggetto della misura successiva sono stati commessi anteriormente alla prima ordinanza: non può coprire condotte successive.
  • Per far valere la retrodatazione quando i fatti sono diversi e non automaticamente collegati, è necessario provare che gli elementi giustificativi della seconda misura fossero desumibili dagli atti del primo procedimento al momento della prima ordinanza; la mera conoscenza storica dei fatti non è sufficiente.
  • La prova della desumibilità grava su chi invoca la retrodatazione: è utile dimostrare la presenza nel primo fascicolo di informativa finale, note di PG o trascrizioni che già formavano un compendio indiziario idoneo a richiedere la misura.
  • Se le ordinanze sono emesse in procedimenti diversi o da uffici diversi, i requisiti richiesti sono più stringenti: oltre alla desumibilità, va valutata la possibilità che la separazione derivi da scelta del Pubblico Ministero e la presenza di una connessione qualificata nei termini di legge.
  • Nelle contestazioni associative con formula aperta (persistente nel tempo) la retrodatazione è esclusa salvo che gli elementi indiziari dimostrino la cessazione del reato già alla data della prima ordinanza.
  • In sede di impugnazione in cassazione è necessario sollevare questioni di diritto e censure specifiche: il generico dissenso o questioni di merito sulla calendarizzazione dei fatti non sono sufficiente motivo di ammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.