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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10125/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Paratore era indagata per più fatti: al capo B (art. 319 c.p.) le si contesta di aver, in concorso con Antonio Catalfamo, favorito l'assegnazione di una borsa di studio di euro 16.000 annui a Santi Cautela in cambio di prestazioni professionali a favore di Catalfamo; al capo C le si contesta di aver attivato la procedura per un bando volto ad agevolare l'avv. Angelita Pino in cambio di sostegno politico a favore di Catalfamo; al capo A era inizialmente contestata tentata concussione (per la quale il Tribunale aveva già annullato la misura cautelare). Con ricorso in Cassazione la difesa deduceva vizi di travisamento della prova e violazione di legge per carenza di univocità della condotta, omessa motivazione su desistenza volontaria e insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, specie in considerazione della sospensione dal servizio della Paratore. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse gravemente lacunosa nella qualificazione giuridica della condotta (in particolare per la carenza di prova del sinallagma atto/utile richiesto dall'art. 319 c.p.), nell'individuazione delle parti del presunto patto corruttivo e nella valutazione della natura discrezionale dell'atto e della sua conformità all'interesse pubblico. Ha altresì evidenziato motivazione meramente apparente in ordine al pericolo di reiterazione nonostante la sospensione dall'impiego.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha annullato l'ordinanza impugnata per carenza di motivazione e difetti di qualificazione giuridica delle condotte contestate e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. In sintesi: annullamento con rinvio per rivalutare la sussistenza degli indizi, la qualificazione dei reati e le esigenze cautelari alla luce delle osservazioni svolte dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 319 cod. pen.

    Il delitto di corruzione propria richiede l'esistenza di un patto sinallagmatico tra atto d'ufficio e utilità; non basta la mera dazione o promessa di utilità se non è dimostrato che questa trova la sua causa nel compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio.

  • art. 318 cod. pen.

    La corruzione per l'esercizio della funzione si configura quando l'indebita remunerazione è collegata all'esercizio di un potere discrezionale ma l'atto, pur influenzato, abbia in concreto perseguito l'interesse pubblico; occorre accertare le regole sottese all'esercizio del potere e se siano state violate.

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Individua il pericolo di reiterazione come possibile esigenza cautelare anche nei reati contro la pubblica amministrazione; tuttavia la valutazione deve essere adeguatamente motivata anche quando l'indagato è sospeso dal servizio.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, in caso di annullamento di un provvedimento cautelare per vizi di motivazione o di merito, di disporre il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.

Massime di principio

  • Per configurare la corruzione propria (art. 319 c.p.) è necessario dimostrare il rapporto sinallagmatico tra l'atto d'ufficio e l'utilità: non basta provare che sia stata promessa o ottenuta un'utilità, occorre provare che questa sia la causa e la controprestazione dell'atto illecito.
  • Nelle ipotesi di atti amministrativi discrezionali occorre verificare se l'atto ha comunque perseguito l'interesse pubblico tipizzato dalla norma attribuente il potere; se sussiste tale perseguimento, la fattispecie potrebbe ricadere più appropriatamente in abuso di ufficio o in corruzione per l'esercizio della funzione piuttosto che in corruzione propria.
  • La qualificazione delle parti del presunto patto corruttivo (chi è corruttore e chi corruttore) deve emergere con chiarezza: la motivazione deve individuare soggetti, ruoli e tempi del patto e collegarli logicamente agli atti contestati.
  • Le intercettazioni e le conversazioni vanno contestualizzate e valutate nel loro complesso; omissioni o valutazioni sommarie di brani rilevanti possono rendere la motivazione insufficiente e determinare l'annullamento del provvedimento.
  • La sospensione dal servizio non elimina automaticamente il rischio di reiterazione, ma per mantenere una misura cautelare il giudice deve fornire motivazione specifica e adeguata sul perché tale rischio sussista nonostante la sospensione; in assenza di motivazione logica la misura è vulnerabile.
  • Se il giudice di merito non affronta questioni essenziali (natura dell'atto, sinallagma, identificazione del corruttore, effettiva violazione di doveri specifici) la Cassazione tende ad annullare e a rinviare per nuovo esame affinché tali questioni vengano adeguatamente valutate.

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