Cassazione Penale, Sentenza n. 10122/2024 del 11/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, la quale aveva in parte riformato la sentenza di primo grado, dichiarando estinti per prescrizione alcuni capi e confermando la condanna per residui delitti di peculato continuato (capi 7 e 11). Il ricorso per Cassazione, depositato l'11/07/2023, contestava le statuizioni relative ai reati per i quali la condanna era stata confermata in appello. Successivamente è stato acquisito il certificato di morte del ricorrente (decesso il 10/11/2023), che comporta l'estinzione dei reati ai sensi dell'art. 150 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, statuendo che i reati sono estinti per morte del ricorrente ai sensi dell'art. 150 cod. pen. Il Collegio ha ritenuto che la morte, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, esaurisce il rapporto processuale e impedisce ogni pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; perciò la sentenza va annullata senza rinvio con enunciazione della causa nel dispositivo. Il Pubblico Ministero aveva concluso per l'annullamento senza rinvio con declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato.
Norme richiamate
La morte dell'imputato determina l'estinzione del reato; applicata qui per dichiarare estinti i reati contestati a seguito del decesso intervenuto dopo il deposito del ricorso per cassazione
art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
Art. 129, comma secondo, c.p.p.
Impedisce al giudice di merito della Cassazione di pronunciare un proscioglimento nel merito una volta che il rapporto processuale è estinto; giustifica l'annullamento senza rinvio
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016 (Patti)
Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016
Richiamata per confermare il principio che la morte dell'imputato dopo il deposito del ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
Giurisprudenza: Sez. U, n. 30 del 25/10/2000 (Poggi Longostrevi)
Sez. U, n. 30 del 25/10/2000
Richiamata per sottolineare che l'assenza di evidenza nel provvedimento impugnato sul fatto estintivo rende necessario l'annullamento senza rinvio
Massime di principio
- Se l'imputato muore dopo la proposizione di un ricorso (anche in Cassazione), i reati a lui contestati si estinguono ai sensi dell'art. 150 c.p. e il procedimento penale si estingue.
- In caso di morte sopravvenuta dopo il deposito del ricorso, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dichiara l'estinzione del reato; non può pronunciarsi nel merito con un proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma secondo, c.p.p.
- È essenziale acquisire e valutare tempestivamente il certificato di morte: l'emersione della causa estintiva interrompe il normale svolgimento del giudizio e impone provvedimenti di estinzione.
- Se la sentenza impugnata non evidenzia già la causa estintiva, ciò non impedisce l'annullamento senza rinvio da parte della Cassazione quando la morte sopravvenga dopo il ricorso.
- L'estinzione penale per morte non incide, salvo casi specifici, sui diritti civili che possono sopravvivere (es. eventuali azioni civili verso gli eredi); occorre distinguere la sorte dei profili penali da quelli patrimoniali/civili.
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