Cassazione Civile, Ordinanza n. 21455/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine dall'impugnazione di una serie di avvisi di accertamento emessi per maggiori IRPEG, ILOR e IRPEF relativi ad annualità dal 1979 al 1983. Gli atti riguardavano, da un lato, i redditi riconducibili a una società di fatto tra coniugi che svolgevano attività di affittacamere, e, dall'altro, l'IRPEF relativa al reddito di partecipazione per l'anno 1979. I ricorrenti avevano chiesto la definizione della lite ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, lett. a), d.l. n. 40/2010, sostenendo che per i primi cinque ricorsi riuniti sussistesse la doppia soccombenza dell'amministrazione nei primi due gradi, mentre il sesto ricorso sarebbe stato comunque definito per condono. La Commissione tributaria centrale aveva invece ritenuto mancante il requisito della doppia soccombenza e aveva deciso nel merito per la fondatezza della pretesa tributaria. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 3, comma 2-bis, d.l. n. 40/2010, per avere la C.T.C. escluso erroneamente l'estinzione del giudizio; con il secondo motivo hanno lamentato l'omesso esame della natura dell'attività svolta dai coniugi, questione rilevante per distinguere tra reddito fondiario e reddito d'impresa, ma tale censura è rimasta assorbita.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti in fatto, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, lett. a), d.l. n. 40/2010, conv. dalla l. n. 73/2010. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 3, comma 2-bis, lett. a), d.l. 25 marzo 2010 n. 40
soccombenza dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio
La norma va interpretata, alla luce della disciplina sopravvenuta di interpretazione autentica, nel senso che è sufficiente anche la soccombenza parziale dell'amministrazione nel primo grado, purché la decisione di primo grado non sia riformata nei successivi gradi in relazione alla controversia considerata; la riunione di più cause non fa perdere l'autonomia dei singoli giudizi ai fini della definizione agevolata.
È la legge di conversione del d.l. n. 40/2010, richiamata per la disciplina della definizione della lite.
art. 29, comma 16 decies, d.l. 6 luglio 2011 n. 98
Viene richiamato per segnalare la modifica normativa che incide sull'interpretazione del requisito della soccombenza ai fini della definizione della lite.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il procedimento in camera di consiglio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Agenzia delle entrate, richiamando la difesa erariale tramite Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- La riunione formale di più controversie connesse non elimina l'autonomia delle singole cause: ai fini dell'estinzione o della definibilità agevolata occorre verificare i presupposti con riferimento a ciascun giudizio riunito, senza far ricadere su tutti gli effetti di una sola posizione processuale.
- Ai fini della definizione della lite tributaria prevista dall'art. 3, comma 2-bis, lett. a), d.l. n. 40/2010, il requisito della soccombenza dell'amministrazione va valutato in relazione alla concreta controversia devoluta, e la soccombenza anche solo parziale in primo grado può essere sufficiente se la decisione non è stata riformata nei gradi successivi per quella specifica lite.
- Quando il motivo accolto consente la decisione della causa senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e pronunciare direttamente sul punto sostanziale o processuale decisivo.
- Le censure sull'omesso esame di fatti decisivi restano assorbite quando il primo motivo di ricorso conduce già alla cassazione e alla definizione della lite su base processuale.
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