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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01742/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio i successivi acquirenti e il proprio avente causa chiedendo l'accertamento della proprietà, nella misura di 2/9, di una porzione di fabbricato rurale identificata catastalmente come mappale 65 sub 1, poi mappale 1301, nonché la modifica delle trascrizioni e della voltura catastale. Sosteneva di avere venduto nel 2001 al precedente acquirente la quota di 2/9 della Villa Wollemberg, con esclusione della porzione controversa, e che l'atto successivo di identificazione catastale, predisposto nel 2008 per correggere un asserito errore materiale, fosse stato redatto e trascritto senza la sua sottoscrizione e senza poter produrre effetti traslativi. Il precedente acquirente eccepiva il difetto di legittimazione passiva, non possedendo più il bene, e sosteneva che la vendita avesse riguardato l'intera quota ereditaria del complesso immobiliare, compresa la porzione controversa. I successivi acquirenti deducevano analogamente che la quota ereditaria trasferita comprendesse tutte le adiacenze e il mappale controverso. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda contro il precedente acquirente, rigettato quella contro i successivi acquirenti e condannato il ricorrente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. La corte d'appello aveva eliminato la condanna ex art. 96 c.p.c., confermando per il resto la decisione. Il ricorrente principale ha proposto tre motivi: con il primo ha contestato la qualificazione della domanda come azione di rivendicazione e l'esclusione del precedente acquirente dal giudizio; con il secondo ha denunciato omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della proprietà e di rettifica delle trascrizioni; con il terzo ha denunciato nullità della sentenza per omessa motivazione e omesso esame delle censure relative all'atto di identificazione catastale, alla sua trascrizione e all'ammissibilità della prova testimoniale. Il ricorrente incidentale ha contestato il rigetto della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., sostenendo la mala fede o la colpa grave dell'iniziativa giudiziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, assorbendo il primo relativo alla legittimazione passiva del precedente acquirente. La ricostruzione della corte d'appello, secondo cui la vendita del 2001 aveva riguardato l'intera quota ereditaria di 2/9, compresa la porzione controversa, costituisce un apprezzamento di fatto adeguatamente motivato e non è sindacabile in cassazione mediante una diversa lettura delle prove. Il ricorrente non aveva dedotto un omesso esame di fatti storici decisivi nei termini richiesti dall'art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha inoltre ribadito che il divieto di prova testimoniale ex art. 2722 c.c. non opera quando la prova sia diretta a chiarire il significato e la reale portata del contratto, senza modificarne o ampliarne il contenuto. È stato rigettato anche il ricorso incidentale, poiché l'accertamento della mala fede o della colpa grave rilevante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. costituisce un apprezzamento di fatto, non censurabile in cassazione se non per omesso esame di un fatto decisivo; nel caso concreto la corte d'appello aveva esaminato la questione e aveva escluso l'elemento soggettivo. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese in favore degli altri controricorrenti, con compensazione parziale nei rapporti con il ricorrente incidentale, oltre all'ulteriore contributo unificato dovuto da entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    La rivendicazione spetta al proprietario che dimostri il proprio acquisto e può essere esercitata contro chi possiede o detiene il bene ed è quindi in grado di restituirlo.

  • art. 2650 c.c.

    continuità delle trascrizioni

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa necessità di assicurare la continuità delle trascrizioni; la Corte non accoglie la censura poiché conferma il rigetto della domanda principale.

  • art. 2653, n. 1, c.c.

    trascrizione della sentenza di accertamento

    È invocato dal ricorrente per sostenere che la trascrizione della sentenza di accertamento sarebbe conseguenza automatica dell'accoglimento; la questione resta assorbita dal rigetto delle altre censure.

  • art. 2722 c.c.

    patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento

    Il divieto di prova testimoniale riguarda gli accordi diretti a modificare, ampliare o restringere il contenuto del documento, ma non la prova destinata a chiarire la reale portata della volontà negoziale e a integrare elementi non incompatibili con il testo scritto.

  • art. 96, comma 1, c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata presuppone l'accertamento dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave; tale accertamento è valutazione di fatto del giudice di merito.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato tra le norme denunciate dal ricorrente in relazione alla qualificazione e all'oggetto della domanda.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso principale e incidentale in relazione all'interesse e alla legittimazione a proporre la domanda nei confronti del precedente acquirente.

  • art. 101 c.p.c.

    principio del contraddittorio

    Richiamato tra le norme processuali poste a fondamento della censura sulla partecipazione al giudizio del precedente acquirente.

  • art. 112 c.p.c.

    corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    La sua violazione è stata dedotta per omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto infondati i motivi congiunti relativi all'omesso esame della domanda e delle censure.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove e dell'attendibilità dei testimoni appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 132 c.p.c.

    motivazione della sentenza

    La motivazione non è apparente, perplessa o illogica quando espone le ragioni della ricostruzione fattuale e consente di comprendere il percorso decisionale.

  • art. 163 c.p.c.

    contenuto dell'atto di citazione

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta omessa pronuncia sull'oggetto della domanda.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    Non consente di censurare una ricostruzione fattuale semplicemente ritenuta erronea attraverso una diversa interpretazione delle prove.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    nullità della sentenza o del procedimento

    Le censure di nullità per omessa pronuncia o motivazione non sono fondate quando la decisione abbia esaminato il nucleo sostanziale della controversia con motivazione comprensibile.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    In sede di legittimità è deducibile soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; non è deducibile la mera critica alla valutazione delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    specifica indicazione degli atti e documenti

    Il ricorrente deve indicare specificamente i fatti storici risultanti dagli atti processuali e la loro decisività quando denuncia l'omesso esame.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    deposito degli atti e documenti

    Concorre all'onere di specifica rappresentazione e documentazione degli atti sui quali si fonda la censura in cassazione.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale norma introduttiva dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La qualificazione della domanda come azione di rivendicazione o come azione di mero accertamento dipende dal suo oggetto concreto: se l'attore mira anche a modificare uno stato di fatto o delle risultanze trascrittive con effetti restitutori o recuperatori, la domanda può essere qualificata come rivendicazione.
  • La valutazione secondo cui un contratto di vendita immobiliare comprende una determinata porzione del compendio, anche se non individuata con il relativo dato catastale, costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione soltanto nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sulle prove ritenute più attendibili e non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento probatorio disatteso; la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito.
  • Il divieto di prova testimoniale relativo ai patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento non si applica alla prova diretta a chiarire la reale portata della volontà negoziale, purché essa non modifichi, ampli o alteri il contenuto obiettivo del contratto.
  • In una vendita immobiliare sufficientemente individuata quanto a localizzazione e struttura, la prova testimoniale può chiarire consistenza ed entità del bene quando non sia diretta a modificare il contratto scritto, ma a integrarne o precisarne il significato.
  • L'accertamento della mala fede o della colpa grave ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è un apprezzamento di fatto; in cassazione è censurabile soltanto per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniProveSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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