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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01141/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

Nel giudizio di divisione dell’eredità del padre, promosso da un fratello contro l’altro e svoltosi anche in contraddittorio con la società creditrice ipotecaria e pignoratizia del promotore, il Tribunale aveva dichiarato sciolta la comunione ereditaria e reso esecutivo il progetto divisionale del consulente tecnico d’ufficio, scegliendo la soluzione A. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 25 novembre 2016, aveva respinto l’impugnazione. Il condividente soccombente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione degli artt. 111 Cost. e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., lamentando che i giudici di merito avessero aderito alle conclusioni del consulente senza rinnovare le operazioni peritali, senza considerare adeguatamente le osservazioni del consulente di parte e con motivazione asseritamente lacunosa; 2) violazione dell’art. 726 c.c., contestando la stima dei terreni agricoli sulla base del valore agricolo medio, anziché del valore venale, e quella dei fabbricati fondata sulle sole quotazioni OMI, senza considerare atti di compravendita di immobili similari e vicini; 3) violazione dell’art. 345 c.p.c., censurando la richiesta della Corte d’Appello di indicare il numero d’indice e la data di deposito dei documenti relativi alla diversa destinazione urbanistica dei terreni, nonostante gli atti difensivi consentissero di individuare i certificati e i documenti richiamati.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo e ha dichiarato assorbito il primo. Sul secondo motivo ha rilevato che l’art. 726 c.c. impone di stimare i beni divisionali secondo il loro valore venale: il valore agricolo medio non era un criterio accettabile per stimare i terreni, anche perché dichiarato incostituzionale, mentre le sole quotazioni OMI, utilizzabili come indicazioni di massima e non come fonte tipica di prova, non bastavano a determinare il valore dei fabbricati. Occorreva accertare il valore di mercato anche mediante indagini su trasferimenti di immobili omogenei e offerte immobiliari della stessa zona, eventualmente con l’ausilio di un consulente. Sul terzo motivo ha stabilito che l’onere di autosufficienza proprio del giudizio di legittimità non può essere imposto all’appellante nel giudizio di merito: il giudice d’appello, tenuto a consultare i fascicoli, avrebbe dovuto esaminare gli atti difensivi che consentivano di individuare la documentazione urbanistica. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 726 c.c.

    La norma è chiarissima, quindi, nel prevedere come criterio legale per la stima dei beni quello ancorato al valore di mercato degli stessi.

    Nella divisione ereditaria la stima dei beni deve essere ancorata al loro valore venale, ossia al valore di mercato, e non a criteri che non lo rappresentino adeguatamente.

  • art. 345 c.p.c.

    Un tale argomentazione, a parte l’imprecisione linguistica, non è giuridicamente corretta perché l’autosufficienza dell’impugnazione (evidentemente pretesa dalla Corte di merito) vale, come è noto, nel giudizio di legittimità, ma non in quello di merito, in cui il giudice è abilitato – anzi è tenuto – alla consultazione dei fascicoli delle parti.

    Nel giudizio di merito, diversamente da quello di legittimità, non può essere imposto alla parte l’onere di autosufficienza nei termini richiesti dalla Corte d’Appello; il giudice deve consultare i fascicoli delle parti.

  • art. 115, secondo comma, c.p.c.

    Come infatti già rilevato da questa Corte proprio con specifico riferimento ai cc.dd. valori OMI (cfr. al riguardo Cass. n. 19421/2019 cit.), la stessa giurisprudenza tributaria ha affermato (Cass. n. 25707/2015) che le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, (trattandosi di banca dati nata essenzialmente per esigenze di carattere tributario), non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 2, sono idonee solamente a “condurre ad indicazioni di valori di larga massima”.

    Le quotazioni OMI possono essere considerate come nozioni di fatto di comune esperienza e come ausilio estimativo, ma forniscono soltanto indicazioni di larga massima e non costituiscono una fonte tipica di prova del valore di mercato.

Massime di principio

  • Nella divisione, il criterio legale di stima dei beni è il valore venale, da determinare considerando natura, ubicazione, consistenza, possibile utilizzazione del bene e condizioni di mercato; la scelta del metodo tecnico appropriato spetta al giudice di merito, ma non può condurre all’applicazione di un criterio incompatibile con il valore di mercato.
  • Le quotazioni OMI hanno valore orientativo e possono offrire indicazioni di larga massima, ma non sono una fonte tipica di prova sufficiente, da sole, a determinare il valore venale di un immobile. La stima deve essere verificata anche attraverso dati di mercato pertinenti, quali trasferimenti di immobili omogenei nella stessa zona e offerte immobiliari locali, eventualmente con l’ausilio di un consulente tecnico.
  • L’onere di autosufficienza dell’impugnazione proprio del giudizio di legittimità non può essere trasferito al giudizio di merito: il giudice d’appello è tenuto a consultare i fascicoli delle parti e a esaminare la documentazione individuabile attraverso gli atti difensivi.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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