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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02348/2022 del 26/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi del cliente)

La controversia

Il dante causa dei ricorrenti, chiamato a rispondere anche quale fideiussore di obbligazioni di una società di cui era socio accomandante, aveva promosso, con il patrocinio dell’avvocato resistente, un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. contro una socia accomandante e cofideiussore, per ottenere l’inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale comprendente un appartamento a Cesena. Durante quel giudizio l’immobile, gravato da ipoteca, fu venduto a una terza acquirente. Il cliente vinse l’azione revocatoria e ottenne anche la condanna della convenuta a restituire il prezzo, ma non poté opporre gli effetti della pronuncia alla terza acquirente perché il difensore non aveva trascritto la domanda giudiziale. Gli eredi agirono quindi per il risarcimento del danno da responsabilità professionale. I giudici di merito rigettarono la domanda ritenendo non provato il danno, sul presupposto che l’ipoteca iscritta per lire 560.000.000 avrebbe comunque impedito all’immobile di soddisfare il cliente in misura superiore alla somma di lire 244.919.964 riconosciutagli in luogo del bene. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciarono, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 1176, comma 2, 2652, comma 1, n. 5, e 1223 c.c., sostenendo che la mancata trascrizione integrava colpa professionale e che, valutati il prezzo pattuito e il pagamento diretto alla banca della parte destinata a estinguere il credito ipotecario, sarebbe residuato valore utile per il soddisfacimento del loro dante causa. Con il secondo motivo denunciarono motivazione apparente o incomprensibile e violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e 111 Cost., lamentando che la Corte d’appello non avesse esaminato tale circostanza. Con il terzo motivo denunciarono, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame del medesimo fatto decisivo. La sentenza impugnata era la n. 1543/2018 della Corte d’appello di Bologna, che aveva rigettato il gravame contro la sentenza del Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha ritenuto erronea la valutazione del danno risarcibile, perché i giudici di merito avevano considerato la sola iscrizione ipotecaria senza verificare la consistenza residua del credito garantito, anche alla luce del fatto, non contestato, che parte del prezzo di vendita avrebbe dovuto essere versata direttamente al creditore ipotecario. In un’omissione professionale che avrebbe potuto procurare al cliente un vantaggio patrimoniale, il danno da lucro cessante va accertato in via prognostica secondo il criterio del «più probabile che non»; la presenza dell’ipoteca, da sola, non consente di escluderlo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa sezione e composizione, perché decida nel merito applicando il principio enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.

    La prova del danno conseguente all’omissione professionale, quando l’attività omessa avrebbe potuto procurare un vantaggio patrimoniale, va condotta con un giudizio prognostico secondo il criterio del «più probabile che non», comprendendo sia il nesso causale sia le conseguenze risarcibili.

  • art. 2901 c.c.

    in caso di omessa trascrizione, da parte del difensore dell'attore, della domanda giudiziale ex art. 2901 cod. civ., ai fini della verifica dell'esistenza di un danno risarcibile (consistente nell'impossibilità di opporre gli effetti della sentenza al terzo che, in corso di causa, abbia acquistato un cespite del compendio oggetto dell'esperita azione revocatoria), l'esistenza di un'iscrizione ipotecaria su quello stesso bene non è, di per sé, ostativa alla possibilità di riconoscere l'esistenza di detto danno, occorrendo, invece, una verifica che investa le vicende relative al credito garantito da ipoteca.

    La mancata trascrizione della domanda revocatoria può causare un danno risarcibile per l’impossibilità di opporre la sentenza al terzo acquirente; la presenza di un’ipoteca sul bene non esclude automaticamente il danno, dovendosi accertare l’effettiva consistenza e le vicende del credito garantito.

  • art. 2652, comma 1, n. 5, c.c.

    Nel caso che occupa, l'Avv. Landi ha fatto mancare un'attività (la trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2901 cod. civ.) che avrebbe permesso al suo assistito di conseguire un vantaggio, ed esattamente di opporre gli effetti dell'azione revocatoria anche nei confronti del terzo acquirente di buona fede uno dei cespiti facenti parte del fondo patrimoniale oggetto dell'esperita "actio pauliana".

    La trascrizione della domanda revocatoria è l’attività che, nel caso esaminato, avrebbe consentito al cliente di opporre gli effetti dell’azione anche al terzo acquirente di buona fede del bene.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Pertanto, "la valutazione così effettuata dal giudice di merito e la relativa motivazione, non inerendo più all'attività di ricostruzione della «quaestio facti» e, dunque, all'apprezzamento dei fatti storici in funzione di essa, bensì all'attività di qualificazione «in iure» della «quaestio» per come ricostruita, risulta espressione di un vero e proprio giudizio normativo", sicché "il relativo ragionamento" operato dal giudice di merito, "connotandosi come ragionamento giuridico (espressione del momento terminale del broccardo «da mihi factum dabo tibi ius») è controllabile e deve essere controllato dalla Corte di Cassazione nell'ambito del paradigma del n. 3) dell'art. 360 cod. proc. civ."

    Il controllo di legittimità ai sensi del n. 3 riguarda anche l’errore di sussunzione: la qualificazione giuridica della fattispecie concreta ricostruita dal giudice di merito è un giudizio normativo, distinto dall’accertamento storico dei fatti.

Massime di principio

  • Nella responsabilità professionale per omissione di un’attività che avrebbe potuto procurare al cliente un vantaggio patrimoniale, l’esistenza del danno risarcibile va accertata in via prognostica secondo il criterio del «più probabile che non», sia quanto al nesso causale sia quanto alle conseguenze dannose.
  • Quando l’omissione del difensore consiste nella mancata trascrizione della domanda revocatoria, la sola esistenza di un’ipoteca sul bene alienato durante il giudizio non esclude il danno derivante dall’impossibilità di opporre la sentenza al terzo acquirente; occorre verificare le vicende e la consistenza residua del credito garantito.
  • La valutazione che qualifica giuridicamente i fatti già ricostruiti, compreso il rifiuto di ricondurli alla fattispecie astratta pertinente, integra un giudizio di diritto controllabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalità

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