Cassazione Civile, Ordinanza n. 01801/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva proposto opposizione avverso tre cartelle di pagamento e i relativi ruoli, aventi ad oggetto crediti contributivi dell'INPS. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo prescritti i crediti. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, considerando efficacemente interruttiva della prescrizione la notificazione, avvenuta il 30 novembre 2015 alla suocera del contribuente, di un'intimazione di pagamento relativa ai medesimi ruoli; l'intimazione non era stata impugnata. Nel ricorso per cassazione, il contribuente ha dedotto la violazione degli artt. 615, primo comma, c.p.c. e 3, nono e decimo comma, della legge n. 335 del 1995, sostenendo che l'intimazione fosse intervenuta dopo il decorso del termine quinquennale decorrente dalla notificazione delle cartelle e non potesse quindi interrompere una prescrizione già maturata. Ha inoltre dedotto il carattere indisponibile e irrinunciabile della prescrizione dei crediti contributivi. Nelle more del giudizio, l'agente della riscossione ha comunicato lo sgravio totale delle tre cartelle ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 119/2018, convertito nella legge n. 136/2018.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando dalla nota dell'agente della riscossione e dagli estratti di ruolo allegati l'effettivo annullamento delle tre cartelle, relative a debiti inferiori a mille euro. La Corte ha richiamato, in via preliminare, il principio secondo cui la notificazione di un'intimazione di pagamento intervenuta dopo il compimento del termine quinquennale non può produrre effetto interruttivo di una prescrizione già maturata. Tuttavia, verificato l'annullamento delle cartelle, ha ritenuto cessata la materia del contendere senza pronunciarsi definitivamente sul motivo di ricorso. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 615, primo comma, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente quale fondamento dell'opposizione all'esecuzione e della contestazione della pretesa contributiva azionata mediante cartelle.
art. 3, nono e decimo comma, L. 335/1995
Richiamato in relazione al termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi e alla relativa disciplina.
art. 4, primo comma, d.l. 119/2018, conv. in L. 136/2018
Prevede l'annullamento dei debiti affidati all'agente della riscossione di importo residuo fino a mille euro, circostanza che ha determinato l'annullamento delle cartelle e la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La notificazione di un'intimazione di pagamento intervenuta dopo il decorso del termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi non interrompe una prescrizione già maturata.
- L'annullamento integrale, nelle more del giudizio, delle cartelle oggetto di opposizione determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo, quando dalla documentazione dell'agente della riscossione risulti effettivamente venuta meno la pretesa azionata.
- La prescrizione dei crediti contributivi, una volta maturata, non può essere nuovamente interrotta mediante un atto notificato successivamente al compimento del termine prescrizionale.
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