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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01475/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

Nel corso dei lavori di ristrutturazione di una banchina portuale affidati a un'impresa appaltatrice, crollava il braccio di una gru della società committente. La committente chiedeva il risarcimento dei danni all'appaltatrice, la quale chiamava in garanzia la propria compagnia assicuratrice; venivano inoltre coinvolti altri soggetti indicati nel testo. Il Tribunale ravvisava una responsabilità prevalente dell'appaltatrice, dovuta all'errato serraggio dei morsetti delle funi, e una responsabilità concorrente della committente, che aveva avallato l'esecuzione dei lavori con il braccio della gru in posizione verticale. La Corte d'appello confermava il concorso colposo della committente, valorizzando le pattuizioni contrattuali relative alla supervisione, alla fornitura delle funi e alla necessità di una cesta aerea, e rideterminava il danno emergente sulla base del valore residuo della gru, oltre al lucro cessante, con riduzione del 20% per il concorso della committente. Confermava inoltre l'inammissibilità della produzione in appello, da parte dell'assicuratrice, delle condizioni generali di polizza contenenti limitazioni della garanzia e respingeva la domanda relativa alla mala gestio dell'assicuratrice. La società committente proponeva ricorso principale articolato in undici motivi, deducendo: omessa pronuncia sulle censure relative al concorso causale; violazione dei criteri di interpretazione del contratto d'appalto e degli artt. 1655 e 1662 c.c.; omesso esame della questione concernente l'utilizzo della cesta aerea; violazione delle preclusioni sulle nuove allegazioni in appello; falsa applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.; erronea liquidazione del danno emergente e omessa considerazione delle spese di ammodernamento; motivazione contraddittoria; ultrapetizione; falsa applicazione dell'art. 1224 c.c. quanto alla mala gestio; violazione degli artt. 1223 e 1224 c.c. per la mancata rivalutazione monetaria successiva alla sentenza di primo grado. L'assicuratrice proponeva ricorso incidentale con tre motivi, sostenendo che il limite del massimale fosse deducibile anche in appello, che la produzione delle condizioni generali di polizza fosse indispensabile e che la sentenza d'appello fosse priva di motivazione sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi dieci motivi del ricorso principale e accolto l'undicesimo, relativo alla rivalutazione monetaria del credito risarcitorio. Ha affermato che il concorso colposo del danneggiato previsto dall'art. 1227, comma 1, c.c. costituisce una semplice difesa e non un'eccezione in senso proprio, sicché deve essere valutato anche d'ufficio dal giudice, pure in appello, quando il danneggiante contesti integralmente la propria responsabilità. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa gli obblighi di cooperazione gravanti sulla committente in base al contratto e ai principi di correttezza e buona fede, nonché la liquidazione equitativa del danno sulla base del valore residuo della gru. È stato dichiarato inammissibile il motivo relativo alla mala gestio, poiché, nell'assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non ha azione diretta contro l'assicuratore e l'addebito di mala gestio può essere fatto valere soltanto dall'assicurato. La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale dell'assicuratrice. Ha stabilito che la deduzione del massimale non costituisce eccezione in senso stretto, ma allegazione diretta a delimitare contrattualmente l'obbligazione dell'assicuratore, e può quindi essere proposta per la prima volta in appello. Ha altresì ritenuto che, nel regime processuale applicabile ratione temporis, le condizioni generali di polizza prodotte in appello potessero integrare una prova nuova indispensabile, idonea a dimostrare l'esistenza di eventuali sottomassimali e potenzialmente decisiva per la domanda di garanzia. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice omette di esaminare domande, eccezioni o motivi di impugnazione; non ricorre quando la questione è stata esaminata, ma la parte contesta la correttezza giuridica o la motivazione della soluzione adottata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Prevede il ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 1223 c.c.

    Rileva ai fini della determinazione del danno risarcibile e della liquidazione del danno emergente.

  • art. 1224 c.c.

    È richiamato in relazione agli effetti della mora e alla rivalutazione del credito; la Corte precisa che il danno da illecito è un debito di valore e la svalutazione successiva alla sentenza di primo grado deve essere liquidata d'ufficio in appello.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito

    Il concorso colposo del danneggiato è una semplice difesa, non un'eccezione in senso proprio, e deve essere accertato anche d'ufficio dal giudice, compreso il giudice d'appello, con valutazione dell'incidenza causale della condotta.

  • art. 1206 c.c.

    Nel contratto d'appalto il committente deve cooperare all'adempimento quando tale cooperazione sia necessaria in relazione all'oggetto dei lavori, agli obblighi contrattuali o ai principi di correttezza e buona fede.

  • art. 1655 c.c.

    È richiamato nella disciplina del contratto d'appalto e dell'autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera.

  • art. 1662 c.c.

    Il committente non è normalmente obbligato a sorvegliare l'esecuzione dell'opera; il suo diritto di controllo non esclude tuttavia eventuali obblighi autonomi di cooperazione derivanti dal contratto o dalla buona fede.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve consentire di individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione; la motivazione della liquidazione del danno è sufficiente quando espone, anche sommariamente, il percorso logico seguito.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato con riguardo all'obbligo di motivazione della decisione.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    È richiamato in tema di nuove allegazioni e nuove eccezioni in appello; la prospettazione del concorso colposo del danneggiato non costituisce domanda o eccezione nuova.

  • art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente applicabile ratione temporis

    Nel regime applicabile al giudizio, consentiva la produzione in appello di una prova nuova indispensabile, intesa come prova idonea a eliminare ogni possibile incertezza sulla ricostruzione fattuale o a dimostrare quanto rimasto indimostrato o insufficientemente provato.

  • art. 167, comma 2, c.p.c.

    È richiamato in relazione alle preclusioni delle eccezioni in senso stretto; la deduzione del massimale assicurativo non rientra in tali preclusioni.

  • art. 112 c.p.c. in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Il giudice non può attribuire un bene diverso da quello richiesto né alterare petitum e causa petendi; può tuttavia rideterminare il danno sulla base del valore residuo del bene quando ciò rientri nella domanda di liquidazione del danno emergente.

Massime di principio

  • Il concorso colposo del danneggiato previsto dall'art. 1227, comma 1, c.c. costituisce una semplice difesa e non un'eccezione in senso proprio; il giudice deve quindi verificarlo anche d'ufficio, determinando l'incidenza causale della condotta del danneggiato, anche quando la relativa prospettazione sia formulata per la prima volta in appello e riguardi condotte diverse da quelle esaminate in primo grado.
  • Nel contratto di appalto il committente non è normalmente tenuto a sorvegliare l'esecuzione dell'opera, che resta affidata all'autonomia dell'appaltatore; può tuttavia essere responsabile a titolo concorrente quando, in base a specifiche pattuizioni contrattuali o ai principi di correttezza e buona fede, sia tenuto a cooperare all'adempimento mediante attività necessarie alla realizzazione del risultato contrattuale.
  • L'accertamento del concorso colposo del committente fondato sull'interpretazione delle clausole dell'appalto costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione nei limiti propri del vizio di motivazione o dell'omesso esame di un fatto decisivo.
  • La liquidazione equitativa del danno per la distruzione di un bene può essere determinata considerando il valore di mercato del bene al momento della lesione, anche mediante il deprezzamento derivante dal prolungato utilizzo; tale criterio non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice stia rideterminando il danno emergente richiesto.
  • Nell'assicurazione della responsabilità civile, il massimale costituisce un elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore e non un fatto costitutivo del credito dell'assicurato; la relativa deduzione non integra un'eccezione in senso stretto e può essere proposta per la prima volta in appello.
  • L'onere di provare il massimale e le limitazioni della garanzia grava sull'assicuratore, trattandosi di elementi limitativi della sua obbligazione.
  • Nel regime dell'art. 345 c.p.c. applicabile anteriormente alla novella del 2012, le condizioni generali di polizza prodotte per la prima volta in appello sono ammissibili se costituiscono prova nuova indispensabile, cioè se possono incidere immediatamente e decisivamente sulla decisione della domanda di garanzia eliminando l'incertezza sull'esistenza di limitazioni contrattuali.
  • Nell'assicurazione della responsabilità civile ordinaria, l'obbligazione dell'assicuratore verso l'assicurato è distinta da quella risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato; in assenza di azione diretta prevista dalla legge, il danneggiato non è legittimato a far valere contro l'assicuratore la mala gestio né a chiedere il pagamento oltre il massimale.
  • Il credito risarcitorio da illecito è un debito di valore; pertanto il giudice d'appello deve liquidare d'ufficio la svalutazione monetaria maturata dopo la sentenza di primo grado, anche se quest'ultima è divenuta definitiva quanto alla rivalutazione del periodo precedente.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoAppaltoRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiResponsabilità civileContrattiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

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