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Cassazione Civile, Ordinanza n. 2201/2022 del 25/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Stato)

La controversia

Numerosi medici specializzati convennero davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e tre ministeri, chiedendo la condanna solidale al risarcimento dei danni da mancata attuazione delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, relative all’adeguata remunerazione durante corsi di specializzazione frequentati in anni compresi, o anteriori, al periodo 1983-1991. Il Tribunale, con sentenza depositata il 30 dicembre 2016, dichiarò il difetto di legittimazione passiva dei ministeri e accolse parzialmente la domanda di un solo medico, condannando la Presidenza del Consiglio al pagamento di Euro 26.855,75 oltre interessi legali dalla diffida; rigettò per prescrizione le altre domande. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4995/2018 depositata il 17 luglio 2018, respinse gli appelli: quanto al medico beneficiario, ritenne corretto il parametro di liquidazione e non dovuti gli interessi compensativi; quanto agli altri, confermò la prescrizione. I medici proposero due ricorsi per cassazione. Il primo ricorso censurava: l’esclusione della legittimazione passiva dei ministeri; la decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999, sostenendo che dovesse decorrere dai decreti attuativi del D.Lgs. n. 368/1999, e invocando anche l’art. 101 Cost.; il parametro di quantificazione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 370/1999 anziché quello del D.Lgs. n. 257/1991; il mancato riconoscimento degli interessi compensativi e la motivazione sul punto; l’omessa pronuncia sulle pretese relative ai medici iscritti prima del 1° gennaio 1983 o frequentanti corsi non elencati dalle direttive; la mancata compensazione delle spese d’appello. Il secondo ricorso, per la posizione del medico cui era stato riconosciuto l’indennizzo, contestava il parametro di quantificazione e il mancato riconoscimento degli interessi compensativi, deducendo inoltre una violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU. Per gli altri ricorrenti contestava la decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999, sostenendo che essa dovesse iniziare solo dopo il superamento delle incertezze su giurisdizione, natura dell’azione e legittimazione passiva; chiedeva anche rinvio pregiudiziale alla CGUE.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Ha ritenuto inammissibili, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, le censure sulla prescrizione, rilevando che il diritto al risarcimento per tardiva e incompleta trasposizione delle direttive si prescrive nel termine decennale dalla data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, il 27 ottobre 1999. Le incertezze sulla giurisdizione, sulla natura dell’azione e sul soggetto legittimato non impedivano né la consapevolezza della lesione né l’interruzione stragiudiziale della prescrizione; l’azione era proponibile contro lo Stato, in persona della Presidenza del Consiglio. La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata giudicata manifestamente infondata. Le censure sulla legittimazione passiva dei ministeri, sulla quantificazione, sugli interessi compensativi e sulla motivazione sono state assorbite quanto ai ricorrenti la cui domanda era stata rigettata per prescrizione. È stato dichiarato inammissibile per aspecificità il motivo di omessa pronuncia, poiché la Corte d’appello aveva considerato assorbenti le statuizioni sulla prescrizione e i ricorrenti non avevano contestato specificamente tale assorbimento. È stata inoltre dichiarata inammissibile la censura sul parametro di quantificazione relativa al medico che aveva ottenuto l’indennizzo: l’obbligazione è indennitaria e pararisarcitoria e il parametro equitativo è quello della L. n. 370/1999, non la borsa prevista dal D.Lgs. n. 257/1991. Per la stessa ragione sono state dichiarate inammissibili le doglianze sugli interessi compensativi e sulla dedotta violazione della CEDU; gli interessi legali decorrono dalla messa in mora e la rivalutazione è esclusa salvo prova del maggior danno. È stata infine dichiarata inammissibile la censura sulle spese, perché la valutazione sull’opportunità della compensazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, salvo le ipotesi indicate dalla giurisprudenza che nel caso non ricorrevano. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di cassazione: Euro 3.000 per i ricorrenti difesi dall’avvocato del primo ricorso ed Euro 10.000 per quelli difesi dall’avvocato del secondo ricorso, oltre spese prenotate a debito. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Tali motivi, da esaminarsi dunque congiuntamente, sono inammissibili, a norma dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.

    La censura è inammissibile quando la decisione impugnata si conforma all’orientamento consolidato della Cassazione e il ricorso non offre elementi idonei a confermarlo o a mutarlo.

  • art. 2935 c.c.

    E’ appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell’estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.

    La prescrizione decorre quando il danneggiato può percepire la definitiva lesione del diritto; eventuali incertezze sulla giurisdizione non impediscono la decorrenza, poiché l’inerzia può essere interrotta anche in via stragiudiziale.

  • L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    Il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della L. 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento soggettivo residuo.

    La scelta legislativa di riconoscere la borsa di studio soltanto a una parte degli specializzandi ha reso definitivo e conoscibile l’inadempimento residuo dello Stato; da tale data decorre il termine decennale di prescrizione. La disposizione fornisce inoltre il parametro equitativo per quantificare l’indennizzo dovuto agli altri specializzandi.

  • D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6

    Gli importi da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati all’importo della borsa di studio così come introdotta e quantificata nel D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi.

    La borsa prevista dal D.Lgs. n. 257/1991 non è il parametro per liquidare l’obbligazione indennitaria relativa ai periodi anteriori, perché la disposizione non ha efficacia retroattiva e disciplina la remunerazione per le prestazioni secondo la scelta del legislatore.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    Trattandosi di un peculiare diritto (para)risarcitorio, la sua quantificazione equitativa – da compiersi, come detto, sulla base delle indicazioni contenute nella L. n. 370 del 1999 – comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi nella misura legale (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2) dalla data della messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla L. n. 370 del 1999, l’obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta.

    Una volta monetizzata l’obbligazione secondo il parametro della L. n. 370/1999, spettano gli interessi legali dalla messa in mora; la rivalutazione monetaria non è automatica, ma può essere riconosciuta se è provato il maggior danno.

  • art. 112 c.p.c.

    Tale affermazione di per sé configura pur sempre una pertinente risposta a quei motivi di gravame ed esclude pertanto possa ravvisarsi il vizio di omessa pronuncia.

    Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice abbia ritenuto una questione assorbita da una statuizione avente carattere assorbente; per contestare la decisione occorre censurare specificamente la correttezza dell’assorbimento.

  • art. 91 c.p.c.

    Costituisce, invero, jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui esula dal sindacato di legittimità e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione della opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall’art. 91 c.p.c., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa – ipotesi nella specie non ricorrente – o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea.

    La statuizione sulle spese è sindacabile in cassazione nei limiti della violazione del divieto di porre spese a carico della parte vittoriosa o dell’eventuale motivazione illogica o erronea sulla compensazione; la scelta discrezionale di compensare non è altrimenti sindacabile.

  • art. 332 c.p.c.

    Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l’art. 332 c.p.c., non occorre far luogo all’ordine di notificazione dell’impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l’impugnazione per essi preclusa.

    Quando i destinatari non impugnati sono litisconsorti facoltativi e l’impugnazione è ormai preclusa nei loro confronti, non occorre ordinare la notificazione dell’impugnazione prevista dall’art. 332 c.p.c.

  • art. 335 c.p.c.

    I due ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente.

    I ricorsi proposti contro il medesimo provvedimento sono riuniti per la trattazione unitaria.

  • L. 26 febbraio 1958, n. 260, art. 4

    Quanto alla legittimazione passiva – premesso che è dello Stato in persona della Presidenza del consiglio dei Ministri, mentre l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649) – nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un’eventuale attività interruttiva nei confronti dell’ente universitario o altri soggetti.

    La chiamata in giudizio di un organo statale diverso dalla Presidenza del Consiglio, se questa è comunque evocata, costituisce una mera irregolarità sanabile e non impedisce l’instaurazione del rapporto processuale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento per il tardivo o incompleto recepimento delle direttive sulla remunerazione dei medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, che ha reso definitivo l’inadempimento dello Stato nei confronti degli specializzandi esclusi dal beneficio legislativo.
  • Le incertezze sulla giurisdizione, sulla qualificazione dell’azione e sull’identificazione del soggetto passivamente legittimato non differiscono la decorrenza della prescrizione, se il danneggiato conosce la lesione e può interrompere la prescrizione anche in via stragiudiziale.
  • L’obbligazione dello Stato per il tardivo recepimento delle direttive sulla remunerazione degli specializzandi ha natura indennitaria e pararisarcitoria, non retributiva né risarcitoria in senso tale da comportare una riparazione integrale; la quantificazione equitativa va effettuata assumendo come parametro le indicazioni della L. n. 370/1999, non la borsa prevista dal D.Lgs. n. 257/1991, privo di efficacia retroattiva.
  • La liquidazione monetaria dell’indennizzo secondo la L. n. 370/1999 comporta il riconoscimento degli interessi legali dalla messa in mora; la rivalutazione monetaria è esclusa salvo prova del maggior danno.
  • L’assorbimento di una questione in una statuizione decisiva costituisce risposta implicita e non integra omessa pronuncia; la censura deve contestare specificamente la correttezza dell’assorbimento.
  • La mera conformità della decisione impugnata a un orientamento consolidato della Cassazione non viola l’art. 101 Cost.; la giurisprudenza è richiamata quale criterio interpretativo della legge, non come vincolo di stare decisis.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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