Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01200/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio receduto)

La controversia

Il ricorrente aveva convenuto davanti al Tribunale di Oristano la società di cui era socio, chiedendo il pagamento della somma dovuta per la liquidazione della quota dopo avere comunicato il recesso con lettera dell’8 febbraio 2002. La società aveva eccepito la prescrizione quinquennale e contestato l’importo richiesto. Il Tribunale, dopo consulenza tecnica, aveva respinto l’eccezione di prescrizione attribuendo efficacia interruttiva a una lettera di costituzione in mora del 30 settembre 2005. In appello, promosso da entrambe le parti, la Corte d’appello di Cagliari aveva accolto il gravame degli ex soci, ritenendo non provato il ricevimento della lettera e non dimostrato che l’avvocato destinatario fosse legittimato a riceverla per la società. Il socio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 2285 c.c. e omesso esame del patto sociale sui tre mesi di preavviso, che avrebbero dovuto incidere sulla decorrenza della prescrizione; (2) violazione degli artt. 2394, 2395 e 2289 c.c., sostenendo che il credito per la quota diviene esigibile soltanto alla scadenza dei sei mesi dallo scioglimento del rapporto e che la prescrizione non può decorrere prima; (3) in via subordinata, violazione degli artt. 112 e 115, comma 2, c.p.c. per la mancata ammissione della prova testimoniale sul ricevimento e sulla comunicazione alla società della raccomandata del 30 settembre 2005. Il resistente aveva eccepito che le questioni sulla decorrenza della prescrizione fossero coperte da giudicato e, inoltre, nuove e quindi inammissibili in cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo e dichiarato assorbiti il primo e il terzo. Ha escluso il giudicato sulla decorrenza della prescrizione: il Tribunale aveva accertato la data di efficacia del recesso, ma non aveva individuato il dies a quo della prescrizione, essendo sufficiente, per respingere l’eccezione, considerare interruttiva la lettera del 30 settembre 2005. La decorrenza della prescrizione è questione rilevabile d’ufficio e, nel caso, la sua corretta individuazione richiedeva la sola applicazione della legge, senza nuovi accertamenti di fatto. In base all’art. 2289, quarto comma, c.c., la società può pagare la quota entro sei mesi dallo scioglimento del rapporto e il socio non può esigere il pagamento prima della scadenza; poiché la prescrizione decorre da quando la prestazione è esigibile, essa non poteva iniziare prima dell’8 agosto 2002. La domanda giudiziale, proposta nel marzo 2007, era quindi intervenuta prima del compimento del quinquennio. La sentenza della Corte d’appello di Cagliari è stata cassata con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2289, comma 4, c.c.

    Dispone dunque il quarto comma dell'art. 2289 c.c. che il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

    Il termine semestrale per il pagamento della quota è a beneficio del debitore: il socio non può esigere la prestazione prima della sua scadenza. Il credito diventa esigibile alla scadenza del semestre e da quel momento decorre la prescrizione.

  • art. 1219, n. 3, c.c.

    e infatti questa Corte ha avuto modo di precisare che per la prestazione in questione il debitore è costituito in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne è imposto l'adempimento, ai sensi dell'ultimo comma cit. art. 2289 c.c., e cioè entro sei mesi dal giorno in cui si é verificato lo scioglimento del rapporto di società (Cass. 17 maggio 1974, n. 1427): ciò sull'evidente presupposto che l'obbligazione divenga a quella data esigibile, come richiede l'art. 1219, n. 3, c.c..

    La costituzione in mora alla scadenza del termine legale di pagamento presuppone che l’obbligazione divenga esigibile a quella data; nel caso della liquidazione della quota, tale momento coincide con la scadenza dei sei mesi dallo scioglimento del rapporto.

  • art. 2949 c.c.

    Discende da ciò che, indipendentemente dal problema relativo all'individuazione del momento in cui ha avuto effetto il recesso — problema che è oggetto del primo motivo —, la prescrizione non ha potuto iniziare a decorrere prima dell'8 agosto 2002: il che implica che al momento della proposizione della domanda giudiziale (e cioè nel marzo 2007) la prescrizione stessa non fosse maturata.

    La prescrizione quinquennale del credito per la liquidazione della quota decorre solo quando la prestazione diventa esigibile, quindi dopo la scadenza del termine semestrale previsto dall’art. 2289 c.c.; nel caso concreto, la domanda del marzo 2007 è stata proposta prima del compimento del quinquennio.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    Di detta questione la Corte di appello avrebbe dovuto occuparsi, anche d'ufficio: la data di decorrenza della prescrizione, ai fini del computo del periodo prescrizionale, non costituisce infatti oggetto di una eccezione in senso proprio (Cass. 27 ottobre 1972, n. 3320): è pertanto inoperante, per essa, il limite segnato dall'art. 345, comma 2, c.p.c. (a mente del quale in appello non possono essere introdotte nuove eccezioni in senso stretto).

    Il limite alle nuove eccezioni in appello non preclude l’esame della data di decorrenza della prescrizione, perché essa non è un’eccezione in senso proprio ed è rilevabile d’ufficio.

Massime di principio

  • Il termine di sei mesi previsto dall’art. 2289, quarto comma, c.c. per il pagamento della quota del socio uscente è stabilito a beneficio della società debitrice: il socio non può pretendere il pagamento prima della sua scadenza.
  • La prescrizione del credito per la liquidazione della quota del socio uscente decorre dallo spirare del semestre previsto dall’art. 2289 c.c., momento in cui la prestazione diviene esigibile, e non dalla data in cui si produce lo scioglimento del rapporto sociale.
  • La data di decorrenza della prescrizione, ai fini del calcolo del periodo prescrizionale, non costituisce un’eccezione in senso proprio ed è rilevabile d’ufficio; pertanto non è soggetta al divieto di nuove eccezioni in appello previsto dall’art. 345, comma 2, c.p.c.
  • Non si forma giudicato interno sulla decorrenza della prescrizione per il solo fatto che una sentenza abbia accertato la data di efficacia del recesso, quando non abbia anche deciso da quale momento decorra la prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieRecesso del socioImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.