Cassazione Civile, Ordinanza n. 05152/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall'azione risarcitoria promossa dalla curatela del fallimento di una società nei confronti della moglie dell'amministratore unico della fallita e di quest'ultimo, per asserito concorso nella distrazione di somme sociali poi impiegate per acquistare un'autovettura e un appartamento. La parte convenuta contestava ogni addebito, deducendo: l'utilizzabilità solo indiziaria della sentenza penale di patteggiamento; la mancanza dell'autorizzazione del giudice delegato ex art. 25, comma 6, l.f.; la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo socia della società fallita; la provenienza delle somme da fonti personali e familiari estranee al patrimonio sociale. In appello veniva censurata la valutazione della prova, l'asserito travisamento della relazione della Guardia di finanza, la pretesa efficacia confessoria attribuita al patteggiamento e la supposta inversione dell'onere della prova. In Cassazione i motivi si appuntavano su: omesso esame/travisamento della prova e motivazione apparente; violazione dei criteri di riparto dell'onere probatorio e delle regole sulla prova per presunzioni; errata valorizzazione della sentenza di patteggiamento e degli accertamenti della Guardia di finanza come elementi probatori idonei a sorreggere la decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su una pluralità di elementi convergenti: mancanza di prova della tracciabilità e della diversa provenienza delle somme; sentenza di patteggiamento valutata correttamente come mero indizio e non come prova piena; documentazione della curatela e riscontri bancari; accertamenti della Guardia di finanza. Ha escluso sia il vizio di omesso esame/travisamento, sia la motivazione apparente, osservando inoltre che la censura sull'efficacia del patteggiamento era infondata perché la sentenza impugnata non gli aveva attribuito valore confessorio ma solo indiziario. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Norme richiamate
Richiamato come base della domanda risarcitoria per fatto illecito; la decisione si concentra però sui profili probatori e non sulla tipicità dell'illecito.
art. 25, comma 6, l.f.
Invocato dalla ricorrente per lamentare la mancanza di autorizzazione del giudice delegato all'azione della curatela; dalla sentenza non emerge un accoglimento di tale tesi.
comma 1, n. 3; comma 1, n. 4; comma 5
Usato per articolare i motivi di ricorso in tema di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame/travisamento della prova.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione del materiale probatorio e l'asserito travisamento della prova.
Richiamato per censurare l'apprezzamento delle prove e delle presunzioni da parte del giudice di merito; la Corte esclude la violazione, ritenendo corretta la valutazione complessiva degli indizi.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per sostenere il vizio di motivazione apparente; la Corte esclude che la motivazione manchi o sia meramente apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte reputa la motivazione esistente e non apparente.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione per denunciare la pretesa insufficienza della sentenza impugnata.
Richiamato dalla Corte di legittimità per rilevare la preclusione del controllo sul vizio motivazionale quando la sentenza d'appello è conforme a quella di primo grado nella ricostruzione dei fatti.
Invocato per contestare una presunta inversione dell'onere della prova; la Corte ritiene infondata la doglianza perché il giudice di merito ha valutato indizi plurimi e ha solo ritenuto non provata la diversa provenienza delle somme.
Richiamato dalla controricorrente per la condanna aggravata; la Corte esclude i presupposti per applicarlo.
Richiamati con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, valorizzata dal giudice civile come elemento indiziario.
Menționato nel ricorso come norma non pertinente al caso; la Corte non ne fa applicazione decisiva nel ragionamento.
Massime di principio
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha efficacia vincolante nel giudizio civile risarcitorio, ma può essere apprezzata dal giudice di merito come elemento indiziario, da valutare insieme agli altri elementi acquisiti.
- Nel giudizio civile il giudice può fondare la decisione su un complesso di indizi convergenti, tra cui accertamenti investigativi, documentazione bancaria e contesto fattuale, purché dia conto del ragionamento inferenziale complessivo.
- La censura di omesso esame o travisamento della prova non può essere costruita lamentando simultaneamente che un determinato elemento non sia stato esaminato e, al contempo, che ne sia stato travisato il contenuto.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di un effettivo apparato argomentativo; non è sufficiente che la motivazione sia ritenuta errata o non condivisibile dalla parte.
- Quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, opera la preclusione al controllo sul vizio motivazionale nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
- Non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. se il giudice ritiene non assolto l'onere di provare una diversa provenienza delle somme contestate, dopo avere valorizzato elementi indiziari plurimi che depongono in senso contrario.
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