Cassazione Penale, Sentenza n. 35332/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva dichiarato colpevole del porto ingiustificato di due coltelli a serramanico e lo aveva condannato all'ammenda e alla confisca. Ha dedotto due motivi: (1) vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, in particolare contestando la valutazione negativa della deposizione del testimone e l'ignoranza della documentazione che attestava il giustificato motivo del porto (attività lavorativa di giardiniere); (2) vizio di motivazione sull'esclusione della non punibilità ex art. 131-bis c.p., lamentando che il Tribunale ha dato peso alla biografia criminale e ai precedenti non specifici invece di valutare complessivamente le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'esiguità del danno, e segnalando incoerenze nella valutazione della lieve entità ai fini della speciale attenuante ex art. 4 legge n.110/1975.
La decisione
La Corte ha respinto la richiesta del Procuratore generale di convertire il ricorso in appello, rilevando l'applicazione dell'art. 593, comma 3, c.p.p. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile e manifestamente infondato: la pretesa prova del "giustificato motivo" ex art. 4 L.110/1975 non poteva essere desunta ex post ma doveva essere espressa contestualmente e verificabile. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato nella parte in cui il Tribunale aveva usato elementi (biografia penale, condotta successiva, assenza di resipiscenza) estranei ai criteri di cui all'art. 131-bis c.p. Tuttavia, la Corte ha rilevato d'ufficio che il reato si era estinto per prescrizione (termine quinquennale decorso dalla consumazione 2/10/2015) e, non essendo ravvisabili ragioni per proscioglimento nel merito, ha annullato senza rinvio la sentenza per estinzione del reato mantenendo ferma la confisca obbligatoria disposta in sede di merito.
Norme richiamate
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
"sono inappellabili le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa"
Questa disposizione impedisce la conversione del ricorso in appello per le contravvenzioni punite solo con l'ammenda; pertanto i vizi devono essere dedotti in cassazione nei limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.
Indica l'elenco dei vizi deducibili in cassazione; la Corte richiama che il ricorso deve rientrare nei limiti di tale articolazione per essere esaminato nel merito.
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Il "giustificato motivo" per il porto di coltelli deve essere manifestato al momento e verificabile dagli operanti; non è sufficiente un'argomentazione ex post prodotta in difesa.
La valutazione della particolare tenuità del fatto deve essere complessiva e fondarsi sulle modalità della condotta, sull'esiguità del danno o del pericolo e sul comportamento abituale; non sono pertinenti, ai fini del rigetto della non punibilità, elementi quali la sola biografia criminale o la condotta successiva al reato.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Consente al giudice di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha applicato tale potere rilevando la prescrizione quinquennale e annullando la sentenza senza rinvio.
Massime di principio
- Il "giustificato motivo" per il possesso di armi o coltelli deve essere manifestato al momento del controllo e deve essere verificabile: dichiarazioni e documenti prodotti solo successivamente hanno valore limitato.
- La valutazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è complessiva e deve concentrarsi sulle circostanze concrete (modalità della condotta, esiguità del danno/pericolo, comportamento abituale); la sola biografia criminale o la condotta successiva non sono criteri decisivi per escludere la particolare tenuità.
- Per le contravvenzioni punite solo con l'ammenda l'impugnabilità può essere limitata (art. 593 c.p.p.); la cassazione resta il rimedio possibile nei limiti fissati dall'art. 606 c.p.p.
- Il magistrato di legittimità può rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione e, se non sussistono elementi per il proscioglimento, annullare la sentenza senza rinvio mantenendo eventuali misure accessorie non incompatibili con l'estinzione.
- In cassazione non è ammesso riesaminare merito o chiedere una diversa valutazione delle prove se la doglianza è, in sostanza, una nuova lettura degli elementi probatori invece di un vizio giuridico o motivazionale specifico.
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