Cassazione Civile, Ordinanza n. 34824/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di addebito con cui l'INPS ha richiesto contributi previdenziali per l'anno 2009 alla Gestione Separata, a seguito di iscrizione d'ufficio della contribuente con decorrenza dal 2009 e di comunicazione inviata il 2 luglio 2015. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritti i crediti contributivi, assumendo che il termine quinquennale decorresse dalla scadenza ordinaria del versamento collegata alla dichiarazione dei redditi e non dalla presentazione della dichiarazione medesima; aveva inoltre escluso che la mancata compilazione del quadro RR avesse efficacia sospensiva ex art. 2941 n. 8 c.c. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 2935 c.c. in relazione alla disciplina della Gestione Separata e alla normativa sulla proroga dei termini di versamento per l'anno 2009, sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere tenendo conto del differimento al 6 luglio 2010 previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 e che, quindi, la comunicazione del 2 luglio 2015 avesse interrotto validamente la prescrizione prima della sua maturazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente per preteso giudicato interno, affermando che l'erronea individuazione del termine applicabile o del dies a quo della prescrizione non impedisce la validità dell'eccezione di prescrizione e che il giudice deve individuare correttamente la regola giuridica applicabile. Nel merito, ha ribadito che, in materia di contributi dovuti alla Gestione Separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e che rilevano anche eventuali proroghe di tale termine. Applicando tale principio al caso concreto, ha affermato che il termine quinquennale, prorogato al 6 luglio 2010, non era ancora maturato quando l'INPS inviò la nota interruttiva il 2 luglio 2015. Perciò ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La prescrizione inizia a decorrere quando il diritto può essere fatto valere; ai fini dei contributi previdenziali occorre individuare correttamente la scadenza del termine di pagamento, tenendo conto di eventuali proroghe.
La Corte richiama la norma per escludere, nel caso concreto, che la mancata compilazione del quadro RR integri di per sé una causa sospensiva della prescrizione in assenza di una preordinata volontà evasiva o elusiva.
art. 2, commi 26-31, l. 335/1995
Disciplina la Gestione Separata e il regime contributivo cui si riferisce il credito azionato dall'INPS.
Individua il termine di versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, richiamato per il calcolo della decorrenza della prescrizione.
È richiamato come fonte del termine di versamento del saldo dell'imposta, rilevante ai fini del decorso della prescrizione contributiva.
D.P.C.M. 10 giugno 2010
La Corte ne valorizza l'effetto di proroga del termine di versamento dei contributi dovuti per l'anno 2009, con conseguente differimento del dies a quo della prescrizione.
Richiamato solo quanto al deposito della memoria della controricorrente nel procedimento camerale.
Massime di principio
- In materia di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento e non da un momento astratto o sganciato dalle concrete scadenze fiscali applicabili.
- Ai fini del decorso della prescrizione, devono essere considerate anche eventuali proroghe normative del termine di versamento: se il pagamento è differito, è differito anche il dies a quo della prescrizione.
- L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando sia allegata l'inerzia del titolare; l'erronea indicazione del termine applicabile o del dies a quo non rende inammissibile l'eccezione, perché il giudice deve applicare correttamente la regola giuridica pertinente.
- La mancata compilazione di un quadro dichiarativo non sospende automaticamente la prescrizione contributiva; occorre una specifica situazione idonea a integrare la causa sospensiva prevista dalla legge, eventualmente connotata da volontà evasiva o elusiva.
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