Cassazione Civile, Ordinanza n. 37387/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Sicilia che, in una controversia relativa a un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006 emesso nei confronti di una contribuente per maggior reddito derivante dalla partecipazione a una società a ristretta base sociale, aveva respinto l'appello dell'Ufficio senza sospendere il giudizio. Secondo la ricorrente, la causa avrebbe dovuto essere sospesa ex art. 295 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992, in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale relativo all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società per IVA, IRPEG e IRAP. La CTR, invece, aveva valorizzato una precedente pronuncia favorevole alla società e aveva ritenuto che l'Ufficio non avesse dimostrato l'avvenuta cassazione di tale pronuncia. La contribuente non ha svolto attività difensiva in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che il giudizio relativo alla società e quello relativo alla contribuente sono autonomi, pur sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnica tra essi. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 21763/2021, ha precisato che, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge, quando il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato la sospensione del giudizio pregiudicato non è obbligatoria ex art. 295 c.p.c., ma può solo essere disposta facoltativamente ex art. 337 c.p.c. Ne consegue che la CTR non era tenuta a sospendere il processo. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché la resistente non si è costituita, e non si è applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica dell'Agenzia difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
La sospensione necessaria non è obbligatoria quando il giudizio pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, salvo diversa previsione normativa specifica.
In presenza di pregiudizialità tecnica e di sentenza non passata in giudicato nel giudizio pregiudicante, la sospensione del processo pregiudicato può essere disposta solo in via facoltativa.
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato per il coordinamento con la disciplina processuale civile sulla sospensione del giudizio tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso la sua applicazione nel caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la pregiudizialità tra giudizio relativo alla società e giudizio relativo al socio o al partecipante non impone automaticamente la sospensione ex art. 295 c.p.c. se la causa pregiudicante è già stata decisa con sentenza non definitiva.
- La sospensione necessaria è circoscritta ai casi in cui una disposizione specifica richieda l'attesa del giudicato nella causa pregiudicante; negli altri casi opera, al più, la sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c.
- Quando si deduce l'obbligo di sospensione per pregiudizialità, occorre distinguere tra autonomia dei giudizi e relazione tecnica tra le questioni, poiché la sola pendenza di un giudizio connesso non basta a imporre la sospensione necessaria.
- In caso di ricorso infondato proposto da un'amministrazione dello Stato difesa dall'Avvocatura, non trova applicazione l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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