Cassazione Civile, Sentenza n. 31336/2022 del 24/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il provvedimento del 3.6.2013 della Direzione Territoriale del Lavoro che gli aveva negato l'ammissione al beneficio della "conservazione della disciplina dei requisiti di accesso alla pensione" previgente alle modifiche introdotte dall'art. 24 d.l. n. 201/2011, esteso dall'art. 22 d.l. n. 95/2012. La Direzione territoriale aveva escluso Macera perché, dopo la risoluzione del rapporto di lavoro il 31.12.2010, egli aveva svolto nuova attività lavorativa a decorrere dal 17.3.2012, venendo così meno alla condizione prevista dal d.m. 8.10.2012 (assenza di "successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa"). In appello la sentenza aveva confermato il rigetto ritenendo irrilevante la censita illegittimità della normativa e valorizzando il carattere derogatorio/straordinario delle misure di salvaguardia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di legittimazione passiva della controparte indicata in giudizio: le controversie aventi ad oggetto il diritto al trattamento pensionistico e l'accesso alle deroghe non possono essere proposte contro il Ministero o la Direzione territoriale del lavoro ma devono essere rivolte all'INPS, titolare della prestazione. Essendo insanabile il vizio di legittimazione processuale, la causa non poteva proseguire ed è stata cassata senza rinvio (art. 382 c.p.c.). Le spese sono compensate.
Norme richiamate
Individua le misure di salvaguardia (deroghe) rispetto alla riforma pensionistica 2011 e il meccanismo di contingentamento; la Corte ricostruisce che tali disposizioni hanno creato un regime derogatorio limitato anche numericamente
"le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti..."
Ha ampliato la platea e la durata della deroga rispetto all'art. 24 d.l. 201/2011; rimanda a decreto ministeriale le modalità di attuazione e prevede il monitoraggio da parte dell'INPS con effetto selettivo sulle domande
decreto ministeriale 8.10.2012 (d.m. 8.10.2012)
"assenza di 'successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa'"
Regolamenta le condizioni e le modalità di accesso ai benefici: contiene la condizione ostativa della successiva rioccupazione (art.2) e le regole procedurali di presentazione e comunicazione delle decisioni (art.4, art.5) finalizzate al monitoraggio
art. 4 d.m. 8.10.2012
"l'istanza di accesso ai benefici vada presentata alla Direzione territoriale del lavoro"
La disciplina ministeriale attribuisce alle Direzioni territoriali la raccolta e la prima valutazione delle domande per agevolare il monitoraggio, ma non fa delle Direzioni il soggetto passivo della lite sul diritto alla prestazione
art. 5 d.m. 8.10.2012
"le decisioni di accoglimento emesse dalle commissioni... vengono comunicate con tempestività all'INPS"
Conferma la funzione di raccordo tra Direzioni e INPS: le Direzioni comunicano all'INPS le decisioni per consentire il monitoraggio e la gestione delle risorse
Principio secondo cui nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio; la Corte lo richiama per sostenere che non si può agire contro un soggetto non titolare della prestazione
Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non può essere proposta per un vizio processuale insanabile; applicata perché la mancanza di legittimazione passiva rende impossibile una decisione di merito
Giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite)
"Cass. S.U. n. 7514 del 2022"; "Cass. S.U. n. 7925 del 2019"
Riferimenti giurisprudenziali richiamati per confermare che il difetto di legittimazione va rilevato d'ufficio e che la decisione di merito pregressa non impedisce l'accertamento del vizio di legittimazione
Massime di principio
- Il beneficio della 'salvaguardia' non costituisce un autonomo bene giuridico ma un presupposto per l'accesso al trattamento pensionistico: la titolarità della prestazione resta in capo all'INPS
- Le domande di accesso ai benefici possono essere presentate alle Direzioni territoriali del lavoro per finalità di monitoraggio e selezione, ma le controversie sul diritto alla pensione devono essere dirette contro l'INPS, unico legittimato passivo a corrispondere la prestazione
- Il vizio di legittimazione passiva è rilevabile d'ufficio e, se insanabile, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza anche quando il merito sia già stato deciso in precedenti gradi
- La presenza di una successiva rioccupazione dopo il termine previsto dal decreto ministeriale può costituire causa ostativa all'ammissione alla deroga; va valutata la temporalità della rioccupazione rispetto ai requisiti regolamentari (es. art.2 d.m. 8.10.2012)
- In casi analoghi è opportuno verificare preventivamente l'esatto soggetto contro cui proporre il giudizio: se si contesta il diritto alla prestazione pensionistica, il ricorso deve essere proposto contro l'INPS; impugnazioni rivolte a Ministero o Direzioni rischiano di essere dichiarate inammissibili o determineranno cassazione per difetto di legittimazione
- Le procedure di monitoraggio e il contingentamento numerico delle deroghe possono incidere sull'accoglimento delle domande: la verifica amministrativa dell'INPS sulla soglia numerica è una condizione che può escludere l'esame di ulteriori domande
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