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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31339/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la sentenza che aveva rigettato la sua domanda di pensione di anzianità sostenendo che, ai fini della "salvaguardia" prevista dall'art. 1, comma 265, lett. c), L. n. 208/2015, non poteva essere applicato l'innalzamento progressivo dell'età pensionabile previsto dall'art. 12, comma 12-ter, L. n. 122/2010, perché, secondo il ricorrente, tale innalzamento sarebbe entrato in regime solo a decorrere dal 2013 e non avrebbe potuto incidere sulle posizioni già maturate alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201/2011 (6.12.2011). Rosi sosteneva dunque di aver maturato la "quota 96" (60 anni di età e 36 anni di contributi) e di dover beneficiare della disciplina previgente senza l'innalzamento alla "quota 97".

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 1, comma 265, lett. c), L. n. 208/2015, attribuisce ai lavoratori beneficiari della deroga l'applicazione della disciplina previgente "nella sua interezza", comprensiva delle norme che prevedevano il progressivo innalzamento dell'età pensionabile (art. 12, comma 12-ter, L. n. 122/2010). Pertanto il ricorrente non possedeva il requisito risultante dalla somma di età e contributi applicabile e la pretesa è priva di base normativa. Sono compensate le spese del giudizio di legittimità e viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 265, lett. c), Legge n. 208/2015

    "le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, [...] continuano ad applicarsi [...] nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011"

    La Corte interpreta la norma come richiamo alla disciplina previgente nella sua interezza: i beneficiari della deroga ottengono l'applicazione dell'assetto normativo antecedente all'art. 24 d.l. 201/2011, comprese le norme che prevedono variazioni temporali dei requisiti (es. innalzamenti progressivi dell'età pensionabile).

  • art. 24, commi 1 e ss., decreto-legge n. 201/2011 (conv. L. n. 214/2011)

    Riforma che ha introdotto nuove e più severe misure di accesso al pensionamento; i commi 14-15 hanno previsto misure derogatorie/di "salvaguardia" per determinate categorie, con limiti numerici e monitoraggio delle domande.

  • art. 24, commi 14 e 15, decreto-legge n. 201/2011

    Prevedevano che le disposizioni previgenti continuassero ad applicarsi a soggetti che avessero maturato i requisiti entro determinate date e, originariamente, derogavano nei limiti numerici (50.000) stabiliti; la Corte richiama la ratio e l'operatività di tali commi nel regime delle salvaguardie.

  • art. 12, comma 12-ter, Legge n. 122/2010

    Norma che dispone il progressivo innalzamento dell'età pensionabile secondo le aspettative di vita; la Corte la include tra le disposizioni previgenti richiamate dalla deroga, ritenendo che gli eventuali innalzamenti temporali posti da quella norma facciano parte del "previgente" da applicare ai salvaguardati.

  • art. 1, comma 194, lettere b), c) e d), Legge n. 147/2013

    Individua le categorie di lavoratori cui l'art. 1, comma 265, L. n. 208/2015 si riferisce (es. lavoratori cessati per rapporti risolti entro specifiche date o per accordi di incentivo all'esodo); la Corte utilizza tale rinvio per definire l'ambito soggettivo della deroga.

  • art. 1, comma 9, Legge n. 243/2004

    Richiamata nel testo per individuare alcune lavoratrici che avevano esercitato o avrebbero esercitato l'opzione per il calcolo contributivo della pensione; serve a definire categorie escluse o incluse nelle diverse misure di salvaguardia.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Norma processuale richiamata in sentenza per attestare la sussistenza dei presupposti processuali relativi al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando una norma di "salvaguardia" stabilisce che "continuano ad applicarsi" le disposizioni previgenti, va intesa come richiamo all'assetto normativo ante-riforma nella sua globalità, incluse le norme previgenti che prevedono variazioni temporali dei requisiti (per es. aumenti automatici dell'età pensionabile), salvo chiaro diverso intendimento del legislatore.
  • Per valutare il diritto del lavoratore alla "salvaguardia" è essenziale verificare sia l'appartenenza alla categoria soggettiva indicata (date di cessazione, tipologia di accordo, ecc.), sia il rispetto di eventuali limiti numerici o temporali previsti dalla norma (es. contingenti di beneficiari, termini di maturazione entro un certo arco di mesi).
  • Le misure derogatorie introdotte dopo riforme pensionistiche possono estendere la durata della deroga ma non necessariamente modificare il contenuto della disciplina previgente; dunque, se la disciplina previgente conteneva meccanismi di adeguamento nel tempo, questi possono rientrare nella salvaguardia.
  • In controversie simili è cruciale produrre prova documentale delle date di cessazione del rapporto e della maturazione dei requisiti, nonché verificare se il beneficiario rientri nei limiti numerici o temporali previsti dalle norme di salvaguardia.
  • I giudici interpretano restrittivamente l'ambito di applicazione delle deroghe solo nella misura necessaria a rispettare la ratio della riforma (salvaguardare posizioni meritevoli evitando effetti finanziari incontrollati); pertanto, pretendere l'esclusione di specifiche disposizioni previgenti (come gli innalzamenti futuri) richiede argomentazioni legali molto solide e prove normative chiare.

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